Art. 66
Determinazione dei compensi degli organi degli I.A.C.P.
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024, ai componenti degli
organi di amministrazione e di controllo degli Istituti Autonomi per
le Case Popolari della Regione siciliana non si applicano le
riduzioni previste dal decreto del Presidente della Regione 15 maggio
2023, n. 243 ne' la riduzione del 20 per cento prevista dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 30 novembre 2012.
2. Gli enti di cui al comma 1 che hanno chiuso gli ultimi tre
rendiconti in avanzo di amministrazione hanno la facolta', previa
deliberazione del proprio consiglio di amministrazione, di fissare il
compenso annuo da erogare al Presidente del consiglio di
amministrazione entro il limite massimo di euro 40.000,00 e a tutti
gli altri componenti degli organi di amministrazione e controllo
degli organismi entro il limite massimo di euro 25.000,00 considerato
al lordo di IVA, ove dovuta, e dei contributi previdenziali a carico
dei medesimi componenti degli organi.
3. La deliberazione adottata dagli enti di cui al presente articolo
decade qualora l'ente si trovi in una situazione di disavanzo
rilevato dai documenti contabili approvati.