Art. 66 
 
       Determinazione dei compensi degli organi degli I.A.C.P. 
 
  1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024, ai componenti degli
organi di amministrazione e di controllo degli Istituti Autonomi  per
le  Case  Popolari  della  Regione  siciliana  non  si  applicano  le
riduzioni previste dal decreto del Presidente della Regione 15 maggio
2023, n. 243 ne'  la  riduzione  del  20  per  cento  prevista  dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 30 novembre 2012. 
  2. Gli enti di cui al comma 1  che  hanno  chiuso  gli  ultimi  tre
rendiconti in avanzo di amministrazione  hanno  la  facolta',  previa
deliberazione del proprio consiglio di amministrazione, di fissare il
compenso  annuo  da  erogare   al   Presidente   del   consiglio   di
amministrazione entro il limite massimo di euro 40.000,00 e  a  tutti
gli altri componenti degli  organi  di  amministrazione  e  controllo
degli organismi entro il limite massimo di euro 25.000,00 considerato
al lordo di IVA, ove dovuta, e dei contributi previdenziali a  carico
dei medesimi componenti degli organi. 
  3. La deliberazione adottata dagli enti di cui al presente articolo
decade qualora  l'ente  si  trovi  in  una  situazione  di  disavanzo
rilevato dai documenti contabili approvati.