Art. 67
Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9
1. All'articolo 8 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«l-bis. La S.R.R. svolge le funzioni assegnate dall'Autorita' di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente agli Enti di governo
dell'Ambito.
1-ter. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni, dal decreto
legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e successive modificazioni e dal
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la S.R.R. puo' fornire agli
enti locali consorziati servizi strumentali alle attivita'
amministrative, contabili e di riscossione collegate al ciclo dei
rifiuti, anche al fine di garantire la piena copertura e l'equa
distribuzione della tassa sui rifiuti.».