Art. 67 
 
         Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 
 
  1. All'articolo 8 della legge regionale  8  aprile  2010,  n.  9  e
successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «l-bis. La S.R.R. svolge le funzioni assegnate dall'Autorita'  di
Regolazione  per  Energia  Reti  e  Ambiente  agli  Enti  di  governo
dell'Ambito. 
    1-ter. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19
agosto  2016,  n.  175  e  successive  modificazioni,   dal   decreto
legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e successive modificazioni e dal
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la S.R.R. puo' fornire agli
enti  locali   consorziati   servizi   strumentali   alle   attivita'
amministrative, contabili e di riscossione  collegate  al  ciclo  dei
rifiuti, anche al fine di  garantire  la  piena  copertura  e  l'equa
distribuzione della tassa sui rifiuti.».