Art. 7 
 
                 Personale dei Consorzi di bonifica 
 
  1. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  5-bis,  5-ter  e  5-quater
dell'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995,  n.  45,  come
sostituiti dall'articolo 60 della legge regionale 15 aprile 2021,  n.
9 e successive modificazioni,  si  applicano  nel  limite  dei  posti
resisi vacanti al 31 dicembre 2023. 
  2. Per le finalita' di cui al presente  articolo,  l'autorizzazione
di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale  16
gennaio 2024, n. 1 per le finalita' di cui al comma 3 dell'articolo 4
della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 e' incrementata di  5.820
migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di 6.000 migliaia
di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026  (Missione
16, Programma 1, capitolo 147320).