Art. 7
Personale dei Consorzi di bonifica
1. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater
dell'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, come
sostituiti dall'articolo 60 della legge regionale 15 aprile 2021, n.
9 e successive modificazioni, si applicano nel limite dei posti
resisi vacanti al 31 dicembre 2023.
2. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'autorizzazione
di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 16
gennaio 2024, n. 1 per le finalita' di cui al comma 3 dell'articolo 4
della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 e' incrementata di 5.820
migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di 6.000 migliaia
di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 (Missione
16, Programma 1, capitolo 147320).