Art. 70
Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23
1. Alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 2-bis dell'articolo 12, introdotto dal comma 50
dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, e'
abrogato;
b) all'articolo 14 dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Per il corretto funzionamento delle attivita'
didattiche di cui al comma 1 dell'articolo 2 per ogni sede operativa
accreditata devono essere garantite le figure indispensabili
all'erogazione delle attivita' didattiche della sede, quali il
direttore di sede, un tutor, un operatore di segreteria e un
operatore ausiliario, assunti a tempo indeterminato, full time nel
rispetto del CCNL e CCRL di riferimento.».