Art. 70 
 
       Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 
 
  1. Alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 2-bis  dell'articolo  12,  introdotto  dal  comma  50
dell'articolo 13 della legge regionale 10  agosto  2022,  n.  16,  e'
abrogato; 
    b) all'articolo 14 dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis.  Per  il   corretto   funzionamento   delle   attivita'
didattiche di cui al comma 1 dell'articolo 2 per ogni sede  operativa
accreditata  devono  essere  garantite   le   figure   indispensabili
all'erogazione  delle  attivita'  didattiche  della  sede,  quali  il
direttore di  sede,  un  tutor,  un  operatore  di  segreteria  e  un
operatore ausiliario, assunti a tempo indeterminato,  full  time  nel
rispetto del CCNL e CCRL di riferimento.».