Art. 71 Norme in materia di strutture specialistiche accreditate al SSR 1. Al comma 15 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole «nel triennio 2020-2022» sono sostituite dalle parole «nel settennio 2020- 2026». A tal fine le strutture specialistiche accreditate provvederanno alla restituzione dell'anticipazione, senza ulteriori oneri per il fondo sanitario, in favore del SSR esclusivamente mediante prestazioni extra-budget non liquidabili, in riferimento ad ogni singola annualita' del detto settennio, con copertura, stante la natura transattiva della presente norma, nel fondo rischi per contenzioso di ciascuna Azienda, ove le somme non siano gia' state erogate. 2. Le strutture specialistiche accreditate di cui al presente articolo che, successivamente all'entrata in vigore del comma 15 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9/2020, abbiano intrapreso azioni giudiziarie volte ad ottenere la suddetta indennita' di funzione, dovranno rinunziare al contenzioso in essere, a pena di decadenza dal beneficio di cui al comma 1. 3. Al fine di sostenere il mantenimento degli standard strutturali e funzionali previsti dalla vigente normativa e garantire la compiuta erogazione dei relativi LEA, le Aziende sanitarie provinciali provvedono a riconoscere annualmente alle strutture RSA accreditate la parte fissa di spese connesse al personale dipendente e convenzionato contrattualizzato per struttura, in proporzione ai posti letto accreditati, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito del budget assegnato in sede di contrattualizzazione.