Art. 71 
 
   Norme in materia di strutture specialistiche accreditate al SSR 
 
  1. Al comma 15 dell'articolo 5  della  legge  regionale  12  maggio
2020, n. 9 le parole «nel triennio 2020-2022» sono  sostituite  dalle
parole  «nel  settennio  2020-  2026».  A  tal  fine   le   strutture
specialistiche   accreditate    provvederanno    alla    restituzione
dell'anticipazione, senza ulteriori oneri per il fondo sanitario,  in
favore del SSR esclusivamente mediante prestazioni  extra-budget  non
liquidabili, in riferimento ad  ogni  singola  annualita'  del  detto
settennio, con copertura, stante la natura transattiva della presente
norma, nel fondo rischi per contenzioso di ciascuna Azienda,  ove  le
somme non siano gia' state erogate. 
  2. Le strutture  specialistiche  accreditate  di  cui  al  presente
articolo che, successivamente all'entrata  in  vigore  del  comma  15
dell'articolo 5 della legge regionale n. 9/2020,  abbiano  intrapreso
azioni giudiziarie  volte  ad  ottenere  la  suddetta  indennita'  di
funzione, dovranno rinunziare al contenzioso in  essere,  a  pena  di
decadenza dal beneficio di cui al comma 1. 
  3. Al fine di sostenere il mantenimento degli standard  strutturali
e funzionali previsti dalla vigente normativa e garantire la compiuta
erogazione  dei  relativi  LEA,  le  Aziende  sanitarie   provinciali
provvedono a riconoscere annualmente alle strutture  RSA  accreditate
la  parte  fissa  di  spese  connesse  al  personale   dipendente   e
convenzionato contrattualizzato  per  struttura,  in  proporzione  ai
posti  letto  accreditati,  senza  ulteriori  oneri  per  la  finanza
pubblica  e   nell'ambito   del   budget   assegnato   in   sede   di
contrattualizzazione.