Art. 72 
Rimborso degli oneri sostenuti per le trasferte di  cui  al  comma  6
  dell'articolo 81 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. 
 
  1. Al fine di ottemperare alla sentenza del TAR n. 790/2023 del  13
marzo 2023 nonche' per evitare disparita' nei confronti  di  societa'
sportive erroneamente non inserite nei piani di riparto di  cui  alla
legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni,  per
le annualita' 2021 e 2022, e' autorizzata  la  spesa  complessiva  di
euro 46.810,64 cui si provvede a valere sulla Missione  6,  Programma
1, capitolo 473750  del  bilancio  regionale  per  l'esercizio  2024,
finalizzata al rimborso degli oneri sostenuti per le trasferte  degli
atleti nell'anno 2021 pari ad euro 7.155,80 e nell'anno 2022 pari  ad
euro 39.654,84. 
  2. Dalle disposizioni del  presente  articolo  non  derivano  oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale.