Art. 72 Rimborso degli oneri sostenuti per le trasferte di cui al comma 6 dell'articolo 81 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. 1. Al fine di ottemperare alla sentenza del TAR n. 790/2023 del 13 marzo 2023 nonche' per evitare disparita' nei confronti di societa' sportive erroneamente non inserite nei piani di riparto di cui alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, per le annualita' 2021 e 2022, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 46.810,64 cui si provvede a valere sulla Missione 6, Programma 1, capitolo 473750 del bilancio regionale per l'esercizio 2024, finalizzata al rimborso degli oneri sostenuti per le trasferte degli atleti nell'anno 2021 pari ad euro 7.155,80 e nell'anno 2022 pari ad euro 39.654,84. 2. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.