Art. 73 
 
        Disposizioni in materia di parchi e riserve naturali 
 
  1. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge,  la  Giunta  regionale,  su  proposta  dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente, approva lo schema  tipo  di
regolamento dei parchi  e  delle  riserve  adeguandolo  alle  vigenti
esigenze socio-economiche e territoriali. 
  2. Nelle more dell'adozione dei nuovi regolamenti  delle  istituite
aree di parchi e riserve naturali  di  cui  alla  legge  regionale  6
maggio 1981, n. 98 e successive modificazioni ed alla legge regionale
9  agosto  1988,  n.  14  e  successive  modificazioni  e  dei  piani
utilizzazione di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 98/1981
e successive modificazioni, ai concessionari e ai titolari di licenze
amministrative anche su proprieta' private ricadenti nelle Zone  B  e
pre riserva orientata si applicano le disposizioni di cui ai commi 4,
5 e 6 dell'articolo 42 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. 
  3. Il comma 1 dell'articolo 6 della  legge  regionale  n.  98/1981,
come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge  regionale  9
agosto 1988, n. 14, e' sostituito dal seguente: 
    «1. In attuazione del Piano regionale di cui  all'articolo  5  si
provvede alla istituzione dei parchi e  delle  riserve  naturali  con
decreto dell'Assessore regionale  per  il  territorio  e  l'ambiente,
previo  parere  del  Consiglio  Regionale  per  la   Protezione   del
Patrimonio Naturale. Al procedimento di  istituzione  del  parco  e/o
della riserva naturale partecipano gli enti locali, i liberi Consorzi
comunali, le Citta' metropolitane interessati nonche' i portatori  di
interesse qualificato. La partecipazione degli  enti  locali,  liberi
Consorzi comunali e  Citta'  metropolitane  interessati  nonche'  dei
portatori di interesse qualificato si realizza attraverso  conferenze
finalizzate alla redazione di un documento di indirizzo,  predisposto
dal  dipartimento  regionale  dell'ambiente,   relativo   all'analisi
territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione
provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire,  sulla
scorta delle  proposte  e  delle  valutazioni  espresse  in  sede  di
conferenza. La proposta di parco e/o riserva  naturale,  elaborata  a
seguito della conferenza e conforme ai  contenuti  del  documento  di
indirizzo,  e'  sottoposta  alle  procedure  di  pubblicita'  di  cui
all'articolo 28 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.». 
  4. All'articolo 27-bis della legge regionale n. 98/1981, nel  testo
introdotto dall'articolo 34 della legge regionale n. 14/1988, dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis.  Le  funzioni  di  direttore  del  parco  possono  essere
ricoperte da dirigenti  o  dirigenti  superiori  dell'amministrazione
regionale in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente  ovvero  ricorrendo,  previo  esperimento  di  apposita
procedura di selezione pubblica volta alla formazione di un elenco di
idonei, a professionalita' esterne all'amministrazione regionale.».