Art. 73
Disposizioni in materia di parchi e riserve naturali
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente, approva lo schema tipo di
regolamento dei parchi e delle riserve adeguandolo alle vigenti
esigenze socio-economiche e territoriali.
2. Nelle more dell'adozione dei nuovi regolamenti delle istituite
aree di parchi e riserve naturali di cui alla legge regionale 6
maggio 1981, n. 98 e successive modificazioni ed alla legge regionale
9 agosto 1988, n. 14 e successive modificazioni e dei piani
utilizzazione di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 98/1981
e successive modificazioni, ai concessionari e ai titolari di licenze
amministrative anche su proprieta' private ricadenti nelle Zone B e
pre riserva orientata si applicano le disposizioni di cui ai commi 4,
5 e 6 dell'articolo 42 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
3. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 98/1981,
come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9
agosto 1988, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«1. In attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 5 si
provvede alla istituzione dei parchi e delle riserve naturali con
decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente,
previo parere del Consiglio Regionale per la Protezione del
Patrimonio Naturale. Al procedimento di istituzione del parco e/o
della riserva naturale partecipano gli enti locali, i liberi Consorzi
comunali, le Citta' metropolitane interessati nonche' i portatori di
interesse qualificato. La partecipazione degli enti locali, liberi
Consorzi comunali e Citta' metropolitane interessati nonche' dei
portatori di interesse qualificato si realizza attraverso conferenze
finalizzate alla redazione di un documento di indirizzo, predisposto
dal dipartimento regionale dell'ambiente, relativo all'analisi
territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione
provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, sulla
scorta delle proposte e delle valutazioni espresse in sede di
conferenza. La proposta di parco e/o riserva naturale, elaborata a
seguito della conferenza e conforme ai contenuti del documento di
indirizzo, e' sottoposta alle procedure di pubblicita' di cui
all'articolo 28 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.».
4. All'articolo 27-bis della legge regionale n. 98/1981, nel testo
introdotto dall'articolo 34 della legge regionale n. 14/1988, dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le funzioni di direttore del parco possono essere
ricoperte da dirigenti o dirigenti superiori dell'amministrazione
regionale in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente ovvero ricorrendo, previo esperimento di apposita
procedura di selezione pubblica volta alla formazione di un elenco di
idonei, a professionalita' esterne all'amministrazione regionale.».