Art. 74 
Disposizioni in favore di dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 4
  della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20. 
 
  1. Il personale  assunto  ai  sensi  dell'articolo  4  della  legge
regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni o delle
successive leggi che ne hanno esteso  i  benefici,  in  possesso  del
diploma   di   laurea   e   con   esperienza   lavorativa    maturata
nell'amministrazione  regionale  con  la  qualifica   di   istruttore
direttivo  per  almeno  un  decennio,  e'   collocato   nel   livello
contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio  previsto
per  l'accesso  dall'esterno.  Ai  fini  economici  e'   riconosciuta
l'anzianita'     di     servizio     maturata     alle     dipendenze
dell'amministrazione regionale.