Art. 74 Disposizioni in favore di dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20. 1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni o delle successive leggi che ne hanno esteso i benefici, in possesso del diploma di laurea e con esperienza lavorativa maturata nell'amministrazione regionale con la qualifica di istruttore direttivo per almeno un decennio, e' collocato nel livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno. Ai fini economici e' riconosciuta l'anzianita' di servizio maturata alle dipendenze dell'amministrazione regionale.