Art. 75 
 
Disposizione in materia di rapporto di lavoro  con  l'amministrazione
                              forestale 
 
  1. Ai lavoratori  che  alla  data  del  31  dicembre  1990  abbiano
intrattenuto   rapporti   di   lavoro   a   tempo   determinato   con
l'amministrazione  forestale  che  non  hanno   presentato   apposita
istanza,  in  deroga  rispetto  a  quanto  previsto   dal   comma   3
dell'articolo 49 della  legge  regionale  6  aprile  1996,  n.  16  e
successive modificazioni, e' riconosciuto  il  punteggio  di  cui  al
comma 2 del predetto articolo 49. 
  2. Al fine di  dare  attuazione  alle  previsioni  del  comma 1  si
procede  all'aggiornamento  d'ufficio  dei   punteggi   dei   singoli
lavoratori e delle relative graduatorie distrettuali, con inserimento
prioritario nel contingente in presenza  di  vacanza  di  organico  e
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. 
  3. A decorrere dall'anno 2024 le disposizioni di cui  al  comma  90
dell'articolo 13 della legge  regionale  10  agosto  2022,  n.  16  e
successive  modificazioni  trovano  applicazione,  ad  istanza  degli
interessati, anche ai soggetti che abbiano svolto almeno un turno  di
51 giornate lavorative ai fini previdenziali, senza nuovi o  maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione. 
  4. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
esclusivamente per la formazione delle  graduatorie  dei  contingenti
del Corpo Forestale.