Art. 75
Disposizione in materia di rapporto di lavoro con l'amministrazione
forestale
1. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1990 abbiano
intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato con
l'amministrazione forestale che non hanno presentato apposita
istanza, in deroga rispetto a quanto previsto dal comma 3
dell'articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modificazioni, e' riconosciuto il punteggio di cui al
comma 2 del predetto articolo 49.
2. Al fine di dare attuazione alle previsioni del comma 1 si
procede all'aggiornamento d'ufficio dei punteggi dei singoli
lavoratori e delle relative graduatorie distrettuali, con inserimento
prioritario nel contingente in presenza di vacanza di organico e
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
3. A decorrere dall'anno 2024 le disposizioni di cui al comma 90
dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e
successive modificazioni trovano applicazione, ad istanza degli
interessati, anche ai soggetti che abbiano svolto almeno un turno di
51 giornate lavorative ai fini previdenziali, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
esclusivamente per la formazione delle graduatorie dei contingenti
del Corpo Forestale.