Art. 76
Modifiche alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20
1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 13 settembre
1999, n. 20 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
«2. Possono avanzare istanza per il contributo previsto dal
presente articolo i soggetti di cui al comma 1 che:
a) siano iscritti negli appositi elenchi tenuti presso le
Prefetture territorialmente competenti;
b) svolgano, per espressa previsione statutaria, l'attivita'
volta al perseguimento di finalita' connesse all'assistenza, alla
tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subito richieste o
atti estorsivi nonche' dei soggetti che abbiano fatto ricorso a
prestiti ad usura e le cui attivita' economiche o professionali
versino conseguentemente in stato di difficolta';
c) dimostrino di essersi costituiti parte civile in almeno un
procedimento riguardante un proprio assistito e/o soci;».