Art. 76 
 
       Modifiche alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale  13  settembre
1999, n. 20 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: 
    «2. Possono avanzare  istanza  per  il  contributo  previsto  dal
presente articolo i soggetti di cui al comma 1 che: 
      a) siano iscritti  negli  appositi  elenchi  tenuti  presso  le
Prefetture territorialmente competenti; 
      b) svolgano, per espressa  previsione  statutaria,  l'attivita'
volta al perseguimento di  finalita'  connesse  all'assistenza,  alla
tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subito richieste  o
atti estorsivi nonche' dei  soggetti  che  abbiano  fatto  ricorso  a
prestiti ad usura e  le  cui  attivita'  economiche  o  professionali
versino conseguentemente in stato di difficolta'; 
      c) dimostrino di essersi costituiti parte civile in  almeno  un
procedimento riguardante un proprio assistito e/o soci;».