Art. 78 
 
         Interventi in favore dell'E.A.R. Teatro di Messina 
 
  1. Per le finalita' di cui al comma 3 dell'articolo 1  della  legge
regionale 15 maggio  2000,  n.  10  e  successive  modificazioni,  al
personale di cui all'articolo 12 della  legge  regionale  10  gennaio
1995, n.  4,  attualmente  in  servizio  presso  l'E.A.R.  Teatro  di
Messina, si applicano, dalla data di entrata in vigore della presente
legge, senza oneri a carico del bilancio regionale,  le  disposizioni
di cui al comma 1 dell'articolo 67 della  legge  regionale  8  maggio
2018, n. 8. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
500 migliaia di euro cui si provvede a valere sull'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 2 dell'articolo 26  della  legge  regionale  16
gennaio 2024, n. 1 per le finalita'  di  cui  all'articolo  17  della
legge regionale 16 aprile 1986,  n.  19  (Missione  5,  Programma  2,
capitolo 377317).