Art. 78
Interventi in favore dell'E.A.R. Teatro di Messina
1. Per le finalita' di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, al
personale di cui all'articolo 12 della legge regionale 10 gennaio
1995, n. 4, attualmente in servizio presso l'E.A.R. Teatro di
Messina, si applicano, dalla data di entrata in vigore della presente
legge, senza oneri a carico del bilancio regionale, le disposizioni
di cui al comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 8 maggio
2018, n. 8.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
500 migliaia di euro cui si provvede a valere sull'autorizzazione di
spesa di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 16
gennaio 2024, n. 1 per le finalita' di cui all'articolo 17 della
legge regionale 16 aprile 1986, n. 19 (Missione 5, Programma 2,
capitolo 377317).