Art. 79 
 
        Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 
 
  1. Al comma 56 dell'articolo 12 della  legge  regionale  25  maggio
2022, n. 13 e successive modificazioni,  alla  fine  e'  aggiunto  il
seguente periodo: «Le strutture non rientrano nel computo di  cui  al
numero  4,  lettera  c),  dell'allegato  al  decreto   dell'Assessore
regionale per la sanita' del 31 gennaio 1997.».