Art. 79
Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13
1. Al comma 56 dell'articolo 12 della legge regionale 25 maggio
2022, n. 13 e successive modificazioni, alla fine e' aggiunto il
seguente periodo: «Le strutture non rientrano nel computo di cui al
numero 4, lettera c), dell'allegato al decreto dell'Assessore
regionale per la sanita' del 31 gennaio 1997.».