Art. 80 
 
 Disposizioni in materia di personale dell'amministrazione regionale 
 
  1. Ferme restando le previsioni della contrattazione collettiva  ed
in conformita' ai principi  di  cui  agli  articoli  51  e  98  della
Costituzione, per il personale non dirigenziale  dell'Amministrazione
regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15
maggio  2000,  n.  10  e  successive  modificazioni,  i  periodi   di
aspettativa per l'espletamento  di  mandato  elettivo  sono  ad  ogni
effetto computati  ai  fini  del  riconoscimento  dell'anzianita'  di
servizio e di tutti gli istituti giuridici ed economici connessi alla
stessa. 
  2. Ai fini della  nomina  delle  commissioni  giudicatrici  di  cui
all'articolo 3 della legge  regionale  30  aprile  1991,  n.  12,  si
applicano le disposizioni di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 giugno 2023, n. 82. Le disposizioni in contrasto con il
presente comma sono abrogate.