Art. 80 Disposizioni in materia di personale dell'amministrazione regionale 1. Ferme restando le previsioni della contrattazione collettiva ed in conformita' ai principi di cui agli articoli 51 e 98 della Costituzione, per il personale non dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, i periodi di aspettativa per l'espletamento di mandato elettivo sono ad ogni effetto computati ai fini del riconoscimento dell'anzianita' di servizio e di tutti gli istituti giuridici ed economici connessi alla stessa. 2. Ai fini della nomina delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82. Le disposizioni in contrasto con il presente comma sono abrogate.