Art. 81 
 
          Disposizioni in favore di enti del Terzo settore 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale  26  marzo
2002, n. 2 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. A decorrere dal termine di attivazione del Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui al  decreto  direttoriale
del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  n.  561  del  26
ottobre 2021, l'esenzione di cui al comma 5  e'  riconosciuta,  senza
soluzione di continuita', ai soggetti  di  cui  all'articolo  10  del
decreto  legislativo  4  dicembre   1997,   n.   460   e   successive
modificazioni,  iscritti  nei  registri   delle   Organizzazioni   di
Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e
delle ONLUS alla data del 23 novembre 2021 e agli  enti  iscritti  al
RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese  sociali
costituite in forma di societa'.  L'esenzione  opera  altresi'  nelle
seguenti ipotesi: 
      a) perdita della qualifica di onlus  dell'elenco  dell'anagrafe
della direzione regionale, pubblicato  sul  sito  dell'Agenzia  delle
entrate, a seguito dell'iscrizione nel RUNTS; 
      b) trasferimento  automatico  al  RUNTS  secondo  le  modalita'
previste dal predetto decreto direttoriale del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali n. 561/2021; 
      c) ODV e APS di nuova  iscrizione  al  RUNTS  non  compresi  in
processi di trasmigrazione da precedenti registri.». 
  2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sono definite le modalita' attuative del presente articolo. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri
aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.