Art. 81
Disposizioni in favore di enti del Terzo settore
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. A decorrere dal termine di attivazione del Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui al decreto direttoriale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26
ottobre 2021, l'esenzione di cui al comma 5 e' riconosciuta, senza
soluzione di continuita', ai soggetti di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive
modificazioni, iscritti nei registri delle Organizzazioni di
Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e
delle ONLUS alla data del 23 novembre 2021 e agli enti iscritti al
RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali
costituite in forma di societa'. L'esenzione opera altresi' nelle
seguenti ipotesi:
a) perdita della qualifica di onlus dell'elenco dell'anagrafe
della direzione regionale, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle
entrate, a seguito dell'iscrizione nel RUNTS;
b) trasferimento automatico al RUNTS secondo le modalita'
previste dal predetto decreto direttoriale del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali n. 561/2021;
c) ODV e APS di nuova iscrizione al RUNTS non compresi in
processi di trasmigrazione da precedenti registri.».
2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalita' attuative del presente articolo.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri
aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.