Art. 83
Disposizioni in materia di commissari straordinari e commissari
liquidatori degli ambiti territoriali ottimali
1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
26 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9 trovano applicazione
anche con riferimento ai commissari straordinari nominati dalla
Regione negli ambiti territoriali ottimali fra i propri dipendenti
successivamente alla data del 30 settembre 2013 al fine di assicurare
la continuita' del servizio di gestione dei rifiuti in nome e per
conto dei comuni, in quanto servizio pubblico essenziale, secondo le
modalita' emergenziali di cui alle ordinanze emanate dal Presidente
della Regione ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, per tutte le funzioni
dai medesimi svolte durante il periodo di espletamento del mandato e
ancorche' cessati.
2. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1, la Regione, per il
tramite del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, assicura
che i dipendenti regionali non subiscano diminuzioni patrimoniali
personali, eventualmente intervenendo con iniziative a tutela degli
stessi anche per le spese legali derivanti da procedimenti correlati
alle funzioni svolte nella qualita' di commissario straordinario e
per qualunque altro onere eventualmente sostenuto o documentato. Agli
oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle
disponibilita' della Missione 9, programma 4, capitolo 242533.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
anche per i commissari liquidatori nominati dalla Regione ai sensi
del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n.
9 e successive modificazioni.