Art. 83 
 
Disposizioni in  materia  di  commissari  straordinari  e  commissari
           liquidatori degli ambiti territoriali ottimali 
 
  1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
26 della legge regionale 27 luglio 2023, n.  9  trovano  applicazione
anche con  riferimento  ai  commissari  straordinari  nominati  dalla
Regione negli ambiti territoriali ottimali fra  i  propri  dipendenti
successivamente alla data del 30 settembre 2013 al fine di assicurare
la continuita' del servizio di gestione dei rifiuti  in  nome  e  per
conto dei comuni, in quanto servizio pubblico essenziale, secondo  le
modalita' emergenziali di cui alle ordinanze emanate  dal  Presidente
della Regione ai sensi dell'articolo 191 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, per tutte le funzioni
dai medesimi svolte durante il periodo di espletamento del mandato  e
ancorche' cessati. 
  2. Ai sensi di quanto disposto dal comma  1,  la  Regione,  per  il
tramite del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, assicura
che i dipendenti regionali  non  subiscano  diminuzioni  patrimoniali
personali, eventualmente intervenendo con iniziative a  tutela  degli
stessi anche per le spese legali derivanti da procedimenti  correlati
alle funzioni svolte nella qualita' di  commissario  straordinario  e
per qualunque altro onere eventualmente sostenuto o documentato. Agli
oneri  di  cui  al  presente  comma  si  provvede  a   valere   sulle
disponibilita' della Missione 9, programma 4, capitolo 242533. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
anche per i commissari liquidatori nominati dalla  Regione  ai  sensi
del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010,  n.
9 e successive modificazioni.