Art. 84 
 
Fondo per i servizi di ingegneria e architettura per interventi negli
                         invasi artificiali 
 
  1. Per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 la quota regionale
di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge  regionale  15  maggio
2013, n. 9 e successive modificazioni, nel limite  massimo  di  2.000
migliaia di euro annui, e' destinata all'acquisizione di  servizi  di
ingegneria e architettura, studi ed analisi inerenti agli  interventi
da realizzare negli invasi artificiali in  gestione  al  Dipartimento
regionale dell'acqua e dei rifiuti. 
  2. Le somme derivanti dalla riserva di cui al comma 1  confluiscono
in un apposito fondo gestito dall'Assessorato regionale  dell'energia
e  dei  servizi  di  pubblica  utilita'  -   Dipartimento   regionale
dell'acqua e dei rifiuti.