Art. 84
Fondo per i servizi di ingegneria e architettura per interventi negli
invasi artificiali
1. Per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 la quota regionale
di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio
2013, n. 9 e successive modificazioni, nel limite massimo di 2.000
migliaia di euro annui, e' destinata all'acquisizione di servizi di
ingegneria e architettura, studi ed analisi inerenti agli interventi
da realizzare negli invasi artificiali in gestione al Dipartimento
regionale dell'acqua e dei rifiuti.
2. Le somme derivanti dalla riserva di cui al comma 1 confluiscono
in un apposito fondo gestito dall'Assessorato regionale dell'energia
e dei servizi di pubblica utilita' - Dipartimento regionale
dell'acqua e dei rifiuti.