Art. 86
Interventi per il sostegno del settore vitivinicolo
1. Al fine di sostenere il settore vitivinicolo, a seguito
dell'emergenza epidemica da Plasmopara viticola, la Regione eroga
contributi in favore delle aziende agricole ad integrazione di quelli
previsti dall'articolo 11 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104,
convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 e
successive modificazioni.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo
sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le
modalita' di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato
l'impiego, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025, di
parte delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 2 della
legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni,
entro il limite massimo annuale di 12.500 migliaia di euro.