Art. 86 
 
         Interventi per il sostegno del settore vitivinicolo 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere  il  settore  vitivinicolo,  a  seguito
dell'emergenza epidemica da Plasmopara  viticola,  la  Regione  eroga
contributi in favore delle aziende agricole ad integrazione di quelli
previsti dall'articolo 11 del decreto legge 10 agosto 2023,  n.  104,
convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre  2023,  n.  136  e
successive modificazioni. 
  2. Con  decreto  dell'Assessore  regionale  per  l'agricoltura,  lo
sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate  le
modalita' di attuazione delle previsioni di cui al comma 1. 
  3. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  e'  autorizzato
l'impiego, per ciascuno degli esercizi finanziari  2024  e  2025,  di
parte delle disponibilita' del fondo  di  cui  all'articolo  2  della
legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1  e  successive  modificazioni,
entro il limite massimo annuale di 12.500 migliaia di euro.