Art. 87 Misure finanziarie a sostegno delle imprese agricole e zootecniche 1. Al fine di rafforzare la competitivita' delle imprese agricole e zootecniche siciliane e' istituito presso l'IRFIS FinSicilia S.p.A. un fondo a gestione separata con una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2024, di 5.000 migliaia di euro, destinato alla concessione di garanzie in favore di istituti di credito operanti in Sicilia che effettuino anticipazioni finanziarie in favore di imprese agricole e zootecniche aventi sede in Sicilia sui contributi loro concessi a valere sul I e II pilastro della PAC. 2. Il fondo di cui al comma 1 e' costituto mediante l'impiego di parte delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni. 3. Al predetto fondo sono addebitati gli oneri per gli interessi dovuti per ogni singola operazione di anticipazione nella misura massima del 4,50 per cento. 4. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, d'intesa con l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative relative al funzionamento del predetto fondo. 5. Le misure di cui al presente articolo sono concesse entro i limiti ed in conformita' alla disciplina europea in materia di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni.