Art. 87 
 
 Misure finanziarie a sostegno delle imprese agricole e zootecniche 
 
  1. Al fine di rafforzare la competitivita' delle imprese agricole e
zootecniche siciliane e' istituito presso l'IRFIS  FinSicilia  S.p.A.
un fondo a gestione  separata  con  una  dotazione  finanziaria,  per
l'esercizio finanziario 2024, di 5.000 migliaia  di  euro,  destinato
alla concessione  di  garanzie  in  favore  di  istituti  di  credito
operanti in  Sicilia  che  effettuino  anticipazioni  finanziarie  in
favore di imprese agricole e zootecniche aventi sede in  Sicilia  sui
contributi loro concessi a valere sul I e II pilastro della PAC. 
  2. Il fondo di cui al comma 1 e' costituto  mediante  l'impiego  di
parte delle disponibilita' del fondo  di  cui  all'articolo  2  della
legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni. 
  3. Al predetto fondo sono addebitati gli oneri  per  gli  interessi
dovuti per ogni singola  operazione  di  anticipazione  nella  misura
massima del 4,50 per cento. 
  4. Con decreto dell'Assessore regionale  per  l'economia,  d'intesa
con l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e  la
pesca mediterranea, da emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono emanate le  disposizioni
attuative relative al funzionamento del predetto fondo. 
  5. Le misure di cui al presente  articolo  sono  concesse  entro  i
limiti ed in conformita' alla disciplina europea in materia di  aiuti
«de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18  dicembre
2013 e successive modificazioni.