Art. 91
Interventi in favore degli oratori
1. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarieta',
cooperazione, partecipazione e concorso per la costituzione di un
sistema integrato a favore dell'area giovanile in armonia con la
legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni e ai
sensi della legge 1° agosto 2003, n. 206, riconosce il ruolo
educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto, nella comunita'
locale, attraverso le attivita' di oratorio o similari.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte dall'ente parrocchia,
dagli altri enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, dalle
associazioni nazionali cattoliche degli oratori nonche' dagli enti
appartenenti ad altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della
Costituzione e sono finalizzate a perseguire, in stretto rapporto con
le famiglie, la promozione, l'integrazione, l'interculturalita', lo
sviluppo e la crescita armonica dei ragazzi, degli adolescenti e dei
giovani ed a prevenire, eliminare o ridurre situazioni di bisogno e
di esclusione individuale e familiare.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al presente
articolo, la Regione sottoscrive appositi protocolli d'intesa con la
Conferenza episcopale siciliana (CESI) in rappresentanza degli enti
ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle associazioni cattoliche
nazionali degli oratori presenti in Sicilia e con i rappresentanti
regionali degli enti delle altre confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3,
della Costituzione che svolgono attivita' nel territorio regionale.
4. In attuazione degli indirizzi contenuti nei protocolli d'intesa
stipulati ai sensi del comma 3, la Regione puo' assegnare contributi
ai soggetti indicati al comma 2 che a tal fine presentano progetti
volti alla formazione dei giovani e alla realizzazione di attivita'
di natura sociale, culturale e sportiva.
5. La Regione, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario
regionale possono concedere in comodato, nei limiti e secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente, ai soggetti che hanno
stipulato i protocolli d'intesa di cui al comma 3, beni mobili ed
immobili senza oneri a carico della finanza pubblica.
6. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea
regionale siciliana, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, emana apposito decreto per la disciplina
delle modalita' di attuazione, la definizione dei criteri per la
concessione dei contributi e la relativa rendicontazione favorendo
prioritariamente le attivita' svolte dagli oratori presenti nelle
realta' piu' disagiate.