Art. 91 
 
                 Interventi in favore degli oratori 
 
  1.  La  Regione,  sulla  base  dei  principi   di   sussidiarieta',
cooperazione, partecipazione e concorso per  la  costituzione  di  un
sistema integrato a favore dell'area  giovanile  in  armonia  con  la
legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni e  ai
sensi della  legge  1°  agosto  2003,  n.  206,  riconosce  il  ruolo
educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto,  nella  comunita'
locale, attraverso le attivita' di oratorio o similari. 
  2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte dall'ente parrocchia,
dagli  altri  enti  ecclesiastici  della  Chiesa   cattolica,   dalle
associazioni nazionali cattoliche degli oratori  nonche'  dagli  enti
appartenenti ad altre confessioni religiose con le quali lo Stato  ha
stipulato  un'intesa  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  3,   della
Costituzione e sono finalizzate a perseguire, in stretto rapporto con
le famiglie, la promozione, l'integrazione,  l'interculturalita',  lo
sviluppo e la crescita armonica dei ragazzi, degli adolescenti e  dei
giovani ed a prevenire, eliminare o ridurre situazioni di  bisogno  e
di esclusione individuale e familiare. 
  3.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui  al  presente
articolo, la Regione sottoscrive appositi protocolli d'intesa con  la
Conferenza episcopale siciliana (CESI) in rappresentanza  degli  enti
ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle associazioni  cattoliche
nazionali degli oratori presenti in Sicilia e  con  i  rappresentanti
regionali degli enti delle altre confessioni religiose con  le  quali
lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo  8,  comma  3,
della Costituzione che svolgono attivita' nel territorio regionale. 
  4. In attuazione degli indirizzi contenuti nei protocolli  d'intesa
stipulati ai sensi del comma 3, la Regione puo' assegnare  contributi
ai soggetti indicati al comma 2 che a tal  fine  presentano  progetti
volti alla formazione dei giovani e alla realizzazione  di  attivita'
di natura sociale, culturale e sportiva. 
  5. La Regione, gli enti locali, gli  enti  del  Servizio  sanitario
regionale possono concedere in comodato,  nei  limiti  e  secondo  le
modalita' previste dalla normativa vigente,  ai  soggetti  che  hanno
stipulato i protocolli d'intesa di cui al comma  3,  beni  mobili  ed
immobili senza oneri a carico della finanza pubblica. 
  6. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro, sentita la competente Commissione legislativa  dell'Assemblea
regionale siciliana, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, emana apposito decreto per la disciplina
delle modalita' di attuazione, la  definizione  dei  criteri  per  la
concessione dei contributi e la  relativa  rendicontazione  favorendo
prioritariamente le attivita' svolte  dagli  oratori  presenti  nelle
realta' piu' disagiate.