Art. 96 
 
Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo  10  della  legge
                   regionale 25 maggio 1995, n. 45 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 10  della  legge  regionale  25  maggio
1995, n. 45  e  successive  modificazioni  le  parole  «dei  benefici
effettivamente conseguiti» vanno intese nel senso che deve  trattarsi
di benefici effettivi, concreti e diretti,  non  essendo  sufficiente
l'inclusione di un immobile nel perimetro consortile.