Art. 96
Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 10 della legge
regionale 25 maggio 1995, n. 45
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25 maggio
1995, n. 45 e successive modificazioni le parole «dei benefici
effettivamente conseguiti» vanno intese nel senso che deve trattarsi
di benefici effettivi, concreti e diretti, non essendo sufficiente
l'inclusione di un immobile nel perimetro consortile.