Art. 97 
 
       Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 
 
  1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 27 settembre  1995,  n.
65 e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: 
 
                            «Art. 14-bis. 
 
                  Tutela dell'Apis mellifera sicula 
 
    1.  La  Regione  tutela  l'Apis  mellifera  sicula  diffusa   nel
territorio regionale attraverso interventi  volti  ad  assicurare  la
conservazione  di  questa  sottospecie  autoctona  e  finalizzate  al
miglioramento genetico,  alla  successiva  diffusione  del  materiale
selezionato e a ridurre i fenomeni  di  erosione  genetica  derivanti
dall'ibridazione. 
    2. Gli apicoltori  che  producono  e  commercializzano  materiale
apistico vivo  della  sottospecie  Apis  mellifera  sicula,  iscritti
all'albo nazionale degli  allevatori  di  api  italiane  o  ad  altra
associazione  di  allevatori  di  api  regine,   possono   richiedere
l'istituzione di zone di conservazione dell'ampiezza massima di 10 km
di  raggio  attorno  ai  propri  apiari  destinati   all'allevamento,
riproduzione e fecondazione del materiale selezionato. 
    3. Su richiesta motivata di uno o piu' allevatori di  api  regine
della sottospecie Apis mellifera sicula, iscritti all'albo  nazionale
degli  allevatori  di  api  italiane  o  ad  altra  associazione   di
allevatori di api regine, delle associazioni ed organizzazioni  degli
apicoltori  e  produttori  apistici  o  di  un  istituto  di  ricerca
coinvolti in progetti di selezione  e  miglioramento  genetico  della
sottospecie autoctona,  possono  essere  costituite  idonee  zone  di
rispetto  per  la  realizzazione  e  il  funzionamento  di   stazioni
collettive  di  fecondazione,  secondo  i  requisiti  stabiliti   dal
disciplinare dell'albo nazionale degli allevatori di api  italiane  e
sentito  il  parere  della  commissione  tecnica  centrale  dell'albo
stesso. In tali zone non e' consentito  allevare  api  diverse  dalla
sottospecie sicula. 
    4. Con  delibera  della  Giunta  regionale,  da  approvare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura,  lo  sviluppo
rurale e la pesca mediterranea, sono stabiliti  i  requisiti  che  si
debbono possedere per  poter  richiedere  l'istituzione  di  zone  di
conservazione e di rispetto previste ai commi 2 e 3, i criteri  e  le
modalita' per  l'applicazione  ed  il  controllo  delle  disposizioni
previste ai commi 1, 2 e 3. 
    5.  L'Assessorato  regionale  dell'agricoltura,  dello   sviluppo
rurale e della pesca mediterranea, nell'ambito dei bandi destinati al
sostegno del  comparto  apistico  siciliano,  destina  una  specifica
riserva finanziaria aggiuntiva per gli allevatori dell'Apis mellifera
sicula.».