Art. 97
Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1995, n. 65
1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 27 settembre 1995, n.
65 e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:
«Art. 14-bis.
Tutela dell'Apis mellifera sicula
1. La Regione tutela l'Apis mellifera sicula diffusa nel
territorio regionale attraverso interventi volti ad assicurare la
conservazione di questa sottospecie autoctona e finalizzate al
miglioramento genetico, alla successiva diffusione del materiale
selezionato e a ridurre i fenomeni di erosione genetica derivanti
dall'ibridazione.
2. Gli apicoltori che producono e commercializzano materiale
apistico vivo della sottospecie Apis mellifera sicula, iscritti
all'albo nazionale degli allevatori di api italiane o ad altra
associazione di allevatori di api regine, possono richiedere
l'istituzione di zone di conservazione dell'ampiezza massima di 10 km
di raggio attorno ai propri apiari destinati all'allevamento,
riproduzione e fecondazione del materiale selezionato.
3. Su richiesta motivata di uno o piu' allevatori di api regine
della sottospecie Apis mellifera sicula, iscritti all'albo nazionale
degli allevatori di api italiane o ad altra associazione di
allevatori di api regine, delle associazioni ed organizzazioni degli
apicoltori e produttori apistici o di un istituto di ricerca
coinvolti in progetti di selezione e miglioramento genetico della
sottospecie autoctona, possono essere costituite idonee zone di
rispetto per la realizzazione e il funzionamento di stazioni
collettive di fecondazione, secondo i requisiti stabiliti dal
disciplinare dell'albo nazionale degli allevatori di api italiane e
sentito il parere della commissione tecnica centrale dell'albo
stesso. In tali zone non e' consentito allevare api diverse dalla
sottospecie sicula.
4. Con delibera della Giunta regionale, da approvare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo
rurale e la pesca mediterranea, sono stabiliti i requisiti che si
debbono possedere per poter richiedere l'istituzione di zone di
conservazione e di rispetto previste ai commi 2 e 3, i criteri e le
modalita' per l'applicazione ed il controllo delle disposizioni
previste ai commi 1, 2 e 3.
5. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea, nell'ambito dei bandi destinati al
sostegno del comparto apistico siciliano, destina una specifica
riserva finanziaria aggiuntiva per gli allevatori dell'Apis mellifera
sicula.».