Art. 98
Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20
1. Al comma 4 dell'articolo 24-ter della legge regionale 3 novembre
2000, n. 20 e successive modificazioni dopo le parole «l'utilizzo del
parco» sono aggiunte le parole «a titolo gratuito».
2. All'articolo 24-ter della legge regionale n. 20/2000, dopo il
comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Qualora un bene immobile di competenza del parco venga
dato in concessione a privati per attivita' aventi scopo di lucro e'
riconosciuto per ogni singola concessione al comune nel cui
territorio ricade il bene immobile concesso il 50 per cento
dell'importo sostenuto dal concessionario a titolo di canone
concessorio al fine di compensare i maggiori oneri sostenuti per
garantire il servizio di viabilita', il decoro urbano, i costi per la
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ivi incluse le
prestazioni effettuate in plus orario dal personale comunale con
qualifica non dirigenziale necessari allo svolgimento delle attivita'
oggetto di concessione nonche' per sostenere attivita' di promozione
turistica effettuate anche mediante enti strumentali del comune.
4-ter. Il parco archeologico per rilasciare la concessione dovra'
preventivamente riscuotere anche la quota di competenza del comune e
trasferirla allo stesso entro trenta giorni dal relativo accredito.».