Art. 98 
 
        Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 
 
  1. Al comma 4 dell'articolo 24-ter della legge regionale 3 novembre
2000, n. 20 e successive modificazioni dopo le parole «l'utilizzo del
parco» sono aggiunte le parole «a titolo gratuito». 
  2. All'articolo 24-ter della legge regionale n.  20/2000,  dopo  il
comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis. Qualora un bene immobile di competenza  del  parco  venga
dato in concessione a privati per attivita' aventi scopo di lucro  e'
riconosciuto  per  ogni  singola  concessione  al  comune   nel   cui
territorio  ricade  il  bene  immobile  concesso  il  50  per   cento
dell'importo  sostenuto  dal  concessionario  a  titolo   di   canone
concessorio al fine di compensare  i  maggiori  oneri  sostenuti  per
garantire il servizio di viabilita', il decoro urbano, i costi per la
raccolta e smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani  ivi  incluse  le
prestazioni effettuate in plus  orario  dal  personale  comunale  con
qualifica non dirigenziale necessari allo svolgimento delle attivita'
oggetto di concessione nonche' per sostenere attivita' di  promozione
turistica effettuate anche mediante enti strumentali del comune. 
    4-ter. Il parco archeologico per rilasciare la concessione dovra'
preventivamente riscuotere anche la quota di competenza del comune  e
trasferirla allo stesso entro trenta giorni dal relativo accredito.».