Art. 99 
 
 Disposizione in materia di trasporto pubblico nei comuni turistici 
 
  1. Le singole tratte afferenti ai  servizi  di  trasporto  pubblico
locale urbano affidati da parte  dei  comuni  turistici,  cosi'  come
classificati  ai  sensi  del  decreto  dell'Assessore  regionale  del
turismo, dello sport e dello  spettacolo  2  marzo  2023,  n.  188  e
successive  modificazioni,  possono  essere  prolungate  nei   comuni
limitrofi con autorizzazione al carico e scarico passeggeri da e  per
i medesimi comuni turistici che si assumono  gli  eventuali  maggiori
oneri.