Art. 99 Disposizione in materia di trasporto pubblico nei comuni turistici 1. Le singole tratte afferenti ai servizi di trasporto pubblico locale urbano affidati da parte dei comuni turistici, cosi' come classificati ai sensi del decreto dell'Assessore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo 2 marzo 2023, n. 188 e successive modificazioni, possono essere prolungate nei comuni limitrofi con autorizzazione al carico e scarico passeggeri da e per i medesimi comuni turistici che si assumono gli eventuali maggiori oneri.