Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Nello stato di previsione della spesa e dell'entrata per
l'esercizio finanziario 2025 sono introdotte le variazioni di
competenza di cui all'allegato 1 discendenti dall'applicazione
dell'art. 1 e dell'art. 2 per i capitoli indicati rispettivamente
nelle colonne A e D e gli importi indicati rispettivamente nelle
colonne C ed E e le variazioni di cassa per i capitoli indicati nella
colonna A mediante utilizzo delle disponibilita' del fondo di riserva
per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa come riepilogato per
titoli e tipologie e per missioni e programmi nell'allegato 8/1.
2. All'adozione dei provvedimenti di spesa dei debiti fuori
bilancio riconosciuti con la presente legge provvedono le strutture
regionali competenti nell'ambito delle specifiche dotazioni
finanziarie iscritte, a valere sull'esercizio finanziario 2025, nelle
rispettive missioni e programmi di spesa, a seguito delle variazioni
di bilancio di cui alla presente legge.