Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Nello  stato  di  previsione  della  spesa  e  dell'entrata  per
l'esercizio  finanziario  2025  sono  introdotte  le  variazioni   di
competenza  di  cui  all'allegato  1  discendenti   dall'applicazione
dell'art. 1 e dell'art. 2 per  i  capitoli  indicati  rispettivamente
nelle colonne A e D e  gli  importi  indicati  rispettivamente  nelle
colonne C ed E e le variazioni di cassa per i capitoli indicati nella
colonna A mediante utilizzo delle disponibilita' del fondo di riserva
per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa come riepilogato per
titoli e tipologie e per missioni e programmi nell'allegato 8/1. 
  2.  All'adozione  dei  provvedimenti  di  spesa  dei  debiti  fuori
bilancio riconosciuti con la presente legge provvedono  le  strutture
regionali   competenti   nell'ambito   delle   specifiche   dotazioni
finanziarie iscritte, a valere sull'esercizio finanziario 2025, nelle
rispettive missioni e programmi di spesa, a seguito delle  variazioni
di bilancio di cui alla presente legge.