Art. 16.

Modificazioni  all'art. 27 del decreto del Presidente della provincia
                n. 18-7l/Leg. di data 18 ottobre 2006



   1.  Al  comma  1,  dell'art.  27  del decreto del Presidente della
provincia  n.  18-71/Leg.  di  data  18 ottobre 2006 la lettera c) e'
sostituita dalla seguente:
   «c)  il  canone  relativo  al  contratto  di  locazione oggetto di
agevolazione  deve  avere  un'incidenza non superiore al sessanta per
cento del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi delle
persone  fisiche  del  nucleo  familiare  riferito all'ultimo anno di
imposta; ».
   2.  Il  comma  5  dell'art.  27  del  decreto del Presidente della
provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 e' soppresso.