Art. 16. Modificazioni all'art. 27 del decreto del Presidente della provincia n. 18-7l/Leg. di data 18 ottobre 2006 1. Al comma 1, dell'art. 27 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) il canone relativo al contratto di locazione oggetto di agevolazione deve avere un'incidenza non superiore al sessanta per cento del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche del nucleo familiare riferito all'ultimo anno di imposta; ». 2. Il comma 5 dell'art. 27 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 e' soppresso.