Art. 21.

Inserimento   dell'art.  35-bis  del  decreto  del  Presidente  della
           provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006



   1.  Dopo  l'art.  35 del decreto del Presidente della provincia n.
18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 e' inserito il seguente:
   «Art.  35-bis.  Disposizioni  in  materia  di alloggi collettivi e
posti  letto.  1.  Gli  enti  locali  possono  destinare  gli alloggi
previsti  dall'art.  4,  comma  1, lettere a), b) e c) della legge al
fine di soddisfare le esigenze abitative di immigrati e di persone in
condizioni  di temporanea difficolta' a reperire un alloggio mediante
la messa a disposizione di posti letto.
   2.  Ciascun  ente  locale  definisce, nell'ambito degli accordi di
programma  o  delle  convenzioni  stipulati  rispettivamente con ITEA
S.p.A.  o con le imprese convenzionate, le modalita' di locazione dei
posti  letto,  i  criteri  di priorita' nella scelta del destinatario
dell'intervento,   la  durata  della  locazione,  i  costi  sostenuti
dall'utente  e  quelli sostenuti dall'ente locale, nonche' ogni altro
elemento necessario a regolare i rapporti fra le parti.».