Art. 21. Inserimento dell'art. 35-bis del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 1. Dopo l'art. 35 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 e' inserito il seguente: «Art. 35-bis. Disposizioni in materia di alloggi collettivi e posti letto. 1. Gli enti locali possono destinare gli alloggi previsti dall'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) della legge al fine di soddisfare le esigenze abitative di immigrati e di persone in condizioni di temporanea difficolta' a reperire un alloggio mediante la messa a disposizione di posti letto. 2. Ciascun ente locale definisce, nell'ambito degli accordi di programma o delle convenzioni stipulati rispettivamente con ITEA S.p.A. o con le imprese convenzionate, le modalita' di locazione dei posti letto, i criteri di priorita' nella scelta del destinatario dell'intervento, la durata della locazione, i costi sostenuti dall'utente e quelli sostenuti dall'ente locale, nonche' ogni altro elemento necessario a regolare i rapporti fra le parti.».