Art. 22.

Modificazioni  all'art. 37 del decreto del Presidente della provincia
                n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006



   1.  Al  comma  1  dell'art.  37  del  decreto del Presidente della
provincia  n.  18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «ai sensi
dell'articolo  13,  sono  versate dal locatore» sono sostituite dalle
seguenti:  «ai  sensi  degli  articoli 13 e 16 sono versate dall'ente
locale».
   2.  Al  comma  2  dell'art.  37  del  decreto del Presidente della
provincia  n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «del comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 13».
   3.  Al  comma  3  dell'art.  37  del  decreto del Presidente della
provincia  n.  18-71/Leg.  di  data 18 ottobre 2006 sono apportate le
seguenti modifiche:
   a)  il  primo periodo e' sostituito dal seguente: «La richiesta di
restituzione   deve  essere  presentata  alla  struttura  provinciale
competente  in  materia  di  edilizia abitativa che gestisce il fondo
provinciale   casa   entro  5  anni  dall'ultimo  versamento  mensile
effettuato dal locatario al locatore.»;
   b)  nel  secondo periodo, dopo le parole «dimostrazione del titolo
di proprieta», la parola «e» e' sostituita dalla parola «o».