Art. 22. Modificazioni all'art. 37 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 1. Al comma 1 dell'art. 37 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «ai sensi dell'articolo 13, sono versate dal locatore» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 13 e 16 sono versate dall'ente locale». 2. Al comma 2 dell'art. 37 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 13». 3. Al comma 3 dell'art. 37 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La richiesta di restituzione deve essere presentata alla struttura provinciale competente in materia di edilizia abitativa che gestisce il fondo provinciale casa entro 5 anni dall'ultimo versamento mensile effettuato dal locatario al locatore.»; b) nel secondo periodo, dopo le parole «dimostrazione del titolo di proprieta», la parola «e» e' sostituita dalla parola «o».