Art. 30.

Modificazioni   all'allegato  I  del  decreto  del  Presidente  della
           provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006



   1.  Nel  punto 2. dell'allegato I del decreto del Presidente della
provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le lettere a), b), c)
e d) sono sostituite dalle seguenti:
   «a) L'ICEF del nucleo familiare e' riferito al biennio antecedente
la data di presentazione della domanda. Per le domande presentate dal
1  gennaio  al  30  giugno  si  fa  riferimento alla media aritmetica
semplice dell'ICEF calcolato sul reddito e sul patrimonio del secondo
e  terzo  anno antecedente; per le domande presentate dal 1 luglio al
31   dicembre  si  fa  riferimento  alla  media  aritmetica  semplice
dell'ICEF  calcolato sul reddito e sul patrimonio del primo e secondo
anno   antecedente.   Il  nucleo  familiare  di  riferimento  per  la
definizione  dell'ICEF  e'  quello  risultante  dalla  certificazione
anagrafica al momento di presentazione della domanda.
   b) Il valore del diritto di proprieta' e degli altri diritti reali
su  beni  immobili,  posseduti dal nucleo familiare per quote fino al
50%,  concorre alla definizione del patrimonio per la parte eccedente
5.000,00 Euro complessivi.
   c) La componente del patrimonio mobiliare, esclusa la quota di non
dichiarabilita',    concorre    per    il   100%   alla   definizione
dell'indicatore.
   d)  Fatto salvo quanto previsto alle lettere b) e c), il reddito e
il  patrimonio  dei  componenti  il nucleo familiare concorre al 100%
alla determinazione dell'indicatore ICEF».
   2.  Al  punto  3. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della
provincia  n.  18-71/Leg.  di  data 18 ottobre 2006 sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
   «a)  L'ICEF del nucleo familiare e' determinato con riferimento al
reddito   e   al  patrimonio  del  secondo  anno  precedente  per  le
attestazioni  presentate dal 1 gennaio al 30 giugno e con riferimento
al  reddito  e al patrimonio dell'anno precedente per le attestazioni
presentate  dal  1  luglio  al  31  dicembre.  Al fini della verifica
annuale  dei  requisiti  l'ICEF  e'  determinato con riferimento alla
composizione   del   nucleo  familiare  alla  data  di  presentazione
dell'attestazione.»;
   b)  la lettera c) dell'allegato I del decreto del Presidente della
provincia  n.  18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 e' sostituita dalla
seguente:
   «c)  Il  valore  del  diritto  di proprieta' e degli altri diritti
reali su beni immobili, posseduti dal nucleo familiare per quote fino
al  50%  concorre  alla  definizione  del  patrimonio  per  la  parte
eccedente 10.000,00 Euro complessivi.»;
   c)  dopo  la lettera d) dell'allegato I del decreto del Presidente
della  provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 e' aggiunta la
seguente:
   «e) Fatto salvo quanto previsto alle lettere c) e d), il reddito e
il  patrimonio  dei  componenti  il nucleo familiare concorre al 100%
alla determinazione dell'indicatore ICEF».
   3.  Al  punto  4. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della
provincia  n.  18-71/Leg.  di  data 18 ottobre 2006 sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
   «a)  L'ICEF del nucleo familiare e' determinato con riferimento al
reddito   e   al  patrimonio  del  secondo  anno  precedente  per  le
attestazioni  presentate dal 1 gennaio al 30 giugno e con riferimento
al  reddito  e al patrimonio dell'anno precedente per le attestazioni
presentate  dal  1  luglio  al  31  dicembre.  Al fini della verifica
annuale  dei  requisiti  l'ICEF  e'  determinato con riferimento alla
composizione   del   nucleo  familiare  alla  data  di  presentazione
dell'attestazione.»;
   b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
   «c)  Il  valore  del  diritto  di proprieta' e degli altri diritti
reali su beni immobili, posseduti dal nucleo familiare per quote fino
al  50%  concorre  alla  definizione  del  patrimonio  per  la  parte
eccedente 10.000,00 Euro complessivi.»;
   c) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
   «e)  Nel  rispetto  di  quanto  previsto dalle lettere c) e d), il
reddito  e  il patrimonio dei componenti il nucleo familiare concorre
al 100% alla determinazione dell'indicatore ICEF».