Art. 30. Modificazioni all'allegato I del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 1. Nel punto 2. dell'allegato I del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «a) L'ICEF del nucleo familiare e' riferito al biennio antecedente la data di presentazione della domanda. Per le domande presentate dal 1 gennaio al 30 giugno si fa riferimento alla media aritmetica semplice dell'ICEF calcolato sul reddito e sul patrimonio del secondo e terzo anno antecedente; per le domande presentate dal 1 luglio al 31 dicembre si fa riferimento alla media aritmetica semplice dell'ICEF calcolato sul reddito e sul patrimonio del primo e secondo anno antecedente. Il nucleo familiare di riferimento per la definizione dell'ICEF e' quello risultante dalla certificazione anagrafica al momento di presentazione della domanda. b) Il valore del diritto di proprieta' e degli altri diritti reali su beni immobili, posseduti dal nucleo familiare per quote fino al 50%, concorre alla definizione del patrimonio per la parte eccedente 5.000,00 Euro complessivi. c) La componente del patrimonio mobiliare, esclusa la quota di non dichiarabilita', concorre per il 100% alla definizione dell'indicatore. d) Fatto salvo quanto previsto alle lettere b) e c), il reddito e il patrimonio dei componenti il nucleo familiare concorre al 100% alla determinazione dell'indicatore ICEF». 2. Al punto 3. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) L'ICEF del nucleo familiare e' determinato con riferimento al reddito e al patrimonio del secondo anno precedente per le attestazioni presentate dal 1 gennaio al 30 giugno e con riferimento al reddito e al patrimonio dell'anno precedente per le attestazioni presentate dal 1 luglio al 31 dicembre. Al fini della verifica annuale dei requisiti l'ICEF e' determinato con riferimento alla composizione del nucleo familiare alla data di presentazione dell'attestazione.»; b) la lettera c) dell'allegato I del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 e' sostituita dalla seguente: «c) Il valore del diritto di proprieta' e degli altri diritti reali su beni immobili, posseduti dal nucleo familiare per quote fino al 50% concorre alla definizione del patrimonio per la parte eccedente 10.000,00 Euro complessivi.»; c) dopo la lettera d) dell'allegato I del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 e' aggiunta la seguente: «e) Fatto salvo quanto previsto alle lettere c) e d), il reddito e il patrimonio dei componenti il nucleo familiare concorre al 100% alla determinazione dell'indicatore ICEF». 3. Al punto 4. dell'allegato 1 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) L'ICEF del nucleo familiare e' determinato con riferimento al reddito e al patrimonio del secondo anno precedente per le attestazioni presentate dal 1 gennaio al 30 giugno e con riferimento al reddito e al patrimonio dell'anno precedente per le attestazioni presentate dal 1 luglio al 31 dicembre. Al fini della verifica annuale dei requisiti l'ICEF e' determinato con riferimento alla composizione del nucleo familiare alla data di presentazione dell'attestazione.»; b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) Il valore del diritto di proprieta' e degli altri diritti reali su beni immobili, posseduti dal nucleo familiare per quote fino al 50% concorre alla definizione del patrimonio per la parte eccedente 10.000,00 Euro complessivi.»; c) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «e) Nel rispetto di quanto previsto dalle lettere c) e d), il reddito e il patrimonio dei componenti il nucleo familiare concorre al 100% alla determinazione dell'indicatore ICEF».