Art. 4. Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 1. L'art. 6 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, e' sostituito dal seguente: «Art. 6. Requisiti per la presentazione delle domande. 1. La presentazione della domanda per l'ottenimento degli alloggi e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza dell'Unione europea del soggetto richiedente; b) residenza anagrafica del soggetto richiedente in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni, in via continuativa, alla data di presentazione della domanda; c) condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare non superiore al valore di 0,23 dell'indicatore ICEF secondo quanto indicato nell'allegato 1, punto 2. L'ente locale puo' aumentare o diminuire il predetto valore fino ad un massimo di 0,02; d) assenza di titolarita', riconducibile per intero in capo al nucleo familiare e con riferimento al triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto di proprieta', usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato, ad eccezione del caso che il titolo di disponibilita' dell'alloggio sia cessato a seguito di vendita coattiva. 2. Non si considera adeguato l'alloggio: a) privo di servizi igienici o con servizi igienici esterni; b) per il quale sia stata dichiarata l'inagibilita'. 3. Fatti salvi i requisiti di cui al comma 1, anche se titolare del diritto di proprieta', usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato, il nucleo familiare in cui sia presente un soggetto con invalidita' pari al cento per cento che necessita di cure continuative e specialistiche puo' presentare domanda presso l'ente locale nel cui territorio e' collocato il luogo di cura, purche' ubicato a piu' di 50 km. dall'alloggio medesimo. 4. I requisiti devono sussistere sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione della disponibilita' dell'alloggio. 5. E' inammissibile la domanda presentata: a) presso lo stesso ente locale da parte di soggetti richiedenti che nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda hanno rifiutato un alloggio localizzato sul relativo territorio, con esclusione del rifiuto riferito ad un alloggio situato in un ambito territoriale di cui all'articolo 7 diverso da quello prescelto; b) in qualunque ente locale da parte di soggetti richiedenti destinatari di un precedente provvedimento di sfratto da uno degli alloggi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) ed e), della legge causato da morosita', sempre che il debito non sia stato nel frattempo estinto; c) da un soggetto richiedente gia' assegnatario di alloggio pubblico e sottoposto a provvedimento di revoca dell'assegnazione per morosita', ovvero per gravi e ripetute violazioni delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge.».