Art. 4.

Sostituzione  dell'art.  6 del decreto del Presidente della provincia
                n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006



   1.  L'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della  provincia  n.
18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, e' sostituito dal seguente:
   «Art.  6.  Requisiti  per  la  presentazione  delle domande. 1. La
presentazione  della  domanda  per  l'ottenimento  degli  alloggi  e'
subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
   a) cittadinanza dell'Unione europea del soggetto richiedente;
   b)  residenza  anagrafica  del  soggetto  richiedente in un comune
della  provincia  di  Trento da almeno tre anni, in via continuativa,
alla data di presentazione della domanda;
   c)  condizione  economico-patrimoniale  del  nucleo  familiare non
superiore  al  valore  di  0,23  dell'indicatore  ICEF secondo quanto
indicato  nell'allegato  1,  punto  2. L'ente locale puo' aumentare o
diminuire il predetto valore fino ad un massimo di 0,02;
   d)  assenza  di  titolarita',  riconducibile per intero in capo al
nucleo  familiare e con riferimento al triennio precedente la data di
presentazione della domanda, di un diritto di proprieta', usufrutto o
abitazione  su  un  alloggio  adeguato,  ad eccezione del caso che il
titolo  di  disponibilita'  dell'alloggio  sia  cessato  a seguito di
vendita coattiva.
   2. Non si considera adeguato l'alloggio:
   a) privo di servizi igienici o con servizi igienici esterni;
   b) per il quale sia stata dichiarata l'inagibilita'.
   3.  Fatti  salvi  i requisiti di cui al comma 1, anche se titolare
del  diritto  di  proprieta',  usufrutto  o abitazione su un alloggio
adeguato,  il  nucleo  familiare  in cui sia presente un soggetto con
invalidita'   pari   al   cento  per  cento  che  necessita  di  cure
continuative  e  specialistiche puo' presentare domanda presso l'ente
locale  nel  cui  territorio  e'  collocato il luogo di cura, purche'
ubicato a piu' di 50 km. dall'alloggio medesimo.
   4.  I  requisiti  devono sussistere sia alla data di presentazione
della  domanda  sia  alla  data di comunicazione della disponibilita'
dell'alloggio.
   5. E' inammissibile la domanda presentata:
   a)  presso  lo stesso ente locale da parte di soggetti richiedenti
che nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda
hanno  rifiutato un alloggio localizzato sul relativo territorio, con
esclusione  del  rifiuto riferito ad un alloggio situato in un ambito
territoriale di cui all'articolo 7 diverso da quello prescelto;
   b)  in  qualunque  ente  locale  da  parte di soggetti richiedenti
destinatari  di  un  precedente provvedimento di sfratto da uno degli
alloggi  di  cui  all'articolo  4, comma 1, lettere a), b), c) ed e),
della  legge causato da morosita', sempre che il debito non sia stato
nel frattempo estinto;
   c)  da  un  soggetto  richiedente  gia'  assegnatario  di alloggio
pubblico e sottoposto a provvedimento di revoca dell'assegnazione per
morosita',  ovvero  per  gravi e ripetute violazioni delle condizioni
contrattuali ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge.».