Art. 2. Definizioni e ambito di applicazione della legge 1. Ai fini della presente legge si intendono: a) per "commercio all'ingrosso", l'attivita' svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione e puo' essere svolta su aree pubbliche o private; b) per "commercio al dettaglio", l'attivita' svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; c) per "commercio al dettaglio" su aree pubbliche l'attivita' di vendita di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18; d) per "superficie di vendita di un esercizio commerciale", l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi; e) per "esercizi di vicinato" i piccoli esercizi aventi superficie di vendita fino a 100 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 150 mq nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti; fino a 200 mq nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti; f) per "medie strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 600 mq nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; fino a l.000 mq nei comuni con popolazione residente fino a 100.000 abitanti; fino a 1500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti; g) per "grandi strutture di vendita" gli esercizi averti superficie superiore ai limiti di cui alla lettera f); h) per "centro commerciale" una media o una grande struttura di vendita nella quale piu' esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini della presente legge per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Le caratteristiche del centro in relazione al numero minimo degli esercizi commerciali ed al rapporto tra la superficie della grande struttura in esso presente e le piccole e medie imprese sono individuate nel contesto degli indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali, definiti ai sensi dell'art. 5, comma 1. Si intende altresi' per centro commerciale, ed e' sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge quella composta anche di soli esercizi di vicinato purche' non appartengano allo stesso titolare e la somma delle superfici di vendita di questi esercizi inseriti in un complesso edilizio a destinazione specifica sia almeno pari alla superficie di una media struttura; i) per "generi di largo e generale consumo" i prodotti alimentari ed i prodotti non alimentari di cui all'allegato, II raggruppamento; l) per forme speciali di vendita al dettaglio: 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; nonche' la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari; 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici; 3) la vendita per corrispondenza o tramite radio e televisione o altri sistemi di comunicazione anche multimediali; 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altre sedi diverse da quelle adibite al commercio. 2. La presente legge non si applica: a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialita' medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici; b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni; c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni; d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attivita' di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, a condizione che l'attivita' di vendita, per il tipo di organizzazione e le modalita' di esercizio, sia accessoria e strettamente connessa all'attivita' agricola; e) alle vendite di carburanti nonche' degli oli minerali di cui all'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita di tali prodotti, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'art. 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e relative norme di attuazione regionali; f) agli artigiani, singoli o associati, iscritti nell'albo di cui all'art. 6 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modificazioni, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio; g) ai pescatori ed ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attivita'; h) a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi stessi direttamente e legalmente raccolti nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari; i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonche' quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico; l) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'art. 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; m) all'attivita' di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie, delle mostre e delle fiere di prodotti nei confronti dei visitatori, purche' riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non prosegua oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse; n) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private cui partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attivita'. 3. Restano salve, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni relative: a) agli esercenti l'attivita' di ottico di cui all'art. 71 della legge regionale 1o settembre 1993, n. 25; per gli esercizi in attivita' alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 71 della legge regionale 1o settembre 1993, n. 25, non si applicano i limiti al rilascio delle autorizzazioni commerciali previsti dalla predetta legge per il trasferimento della sede all'intero dello stesso comune determinato da fatti non dipendenti dalla volonta' dell'esercente; b) alle rivendite di giornali e riviste di cui all'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione regionali; c) agli apicoltori di cui alla legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni; d) agli erboristi di cui alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 9. 4. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni, nonche' dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.