Art. 2.
          Definizioni e ambito di applicazione della legge
    1. Ai fini della presente legge si intendono:
      a)  per  "commercio  all'ingrosso",  l'attivita'  svolta da chi
professionalmente  acquista  merci  in  nome e per conto proprio e le
rivende  ad  altri  commercianti,  all'ingrosso  o al dettaglio, o ad
utilizzatori  professionali,  o ad altri utilizzatori in grande. Tale
attivita'   puo'   assumere   la   forma  di  commercio  interno,  di
importazione o di esportazione e puo' essere svolta su aree pubbliche
o private;
      b)  per  "commercio  al  dettaglio",  l'attivita' svolta da chi
professionalmente  acquista  merci  in  nome e per conto proprio e le
rivende,  su  aree  private  in  sede fissa o mediante altre forme di
distribuzione, direttamente al consumatore finale;
      c)  per  "commercio al dettaglio" su aree pubbliche l'attivita'
di vendita di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18;
      d)  per  "superficie  di  vendita di un esercizio commerciale",
l'area  destinata  alla  vendita, compresa quella occupata da banchi,
scaffalature  e  simili. Non costituisce superficie di vendita quella
destinata  a  magazzini,  depositi,  locali  di lavorazione, uffici e
servizi;
      e)  per  "esercizi  di  vicinato"  i  piccoli  esercizi  aventi
superficie  di  vendita  fino  a  100  mq  nei comuni con popolazione
residente  inferiore  a 10.000 abitanti; fino a 150 mq nei comuni con
popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti; fino a 200 mq nei
comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
      f)  per  "medie  strutture  di  vendita"  gli  esercizi  aventi
superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 600 mq
nei  comuni  con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; fino a
l.000  mq  nei  comuni  con  popolazione  residente  fino  a  100.000
abitanti;  fino  a  1500  mq  nei  comuni  con  popolazione residente
superiore a 100.000 abitanti;
      g)  per  "grandi  strutture  di  vendita"  gli  esercizi averti
superficie superiore ai limiti di cui alla lettera f);
      h) per "centro commerciale" una media o una grande struttura di
vendita  nella  quale  piu' esercizi commerciali sono inseriti in una
struttura  a  destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture
comuni  e  spazi  di  servizio  gestiti  unitariamente. Ai fini della
presente  legge per superficie di vendita di un centro commerciale si
intende  quella  risultante  dalla  somma  delle superfici di vendita
degli  esercizi al dettaglio in esso presenti. Le caratteristiche del
centro in relazione al numero minimo degli esercizi commerciali ed al
rapporto  tra la superficie della grande struttura in esso presente e
le  piccole  e  medie  imprese  sono  individuate  nel contesto degli
indirizzi  generali  per  l'insediamento delle attivita' commerciali,
definiti  ai  sensi  dell'art. 5,  comma  1.  Si intende altresi' per
centro  commerciale,  ed  e' sottoposto alle disposizioni di cui agli
articoli  8  e  9  della presente legge quella composta anche di soli
esercizi  di vicinato purche' non appartengano allo stesso titolare e
la somma delle superfici di vendita di questi esercizi inseriti in un
complesso  edilizio  a  destinazione  specifica  sia almeno pari alla
superficie di una media struttura;
      i)  per  "generi  di  largo  e  generale  consumo"  i  prodotti
alimentari  ed  i  prodotti  non  alimentari  di cui all'allegato, II
raggruppamento;
      l) per forme speciali di vendita al dettaglio:
        1)  la  vendita  a  favore  di  dipendenti da parte di enti o
imprese,  pubblici  o  privati, di soci di cooperative di consumo, di
aderenti  a  circoli  privati,  esclusivamente a favore di coloro che
hanno  titolo  ad  accedervi;  nonche' la vendita nelle scuole, negli
ospedali e nelle strutture militari;
        2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
        3)   la   vendita   per  corrispondenza  o  tramite  radio  e
televisione o altri sistemi di comunicazione anche multimediali;
        4)  la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altre
sedi diverse da quelle adibite al commercio.
    2. La presente legge non si applica:
      a)  ai  farmacisti  e  ai  direttori  di farmacie delle quali i
comuni  assumono  l'impianto  e  l'esercizio  ai  sensi della legge 2
aprile  1968,  n.  475,  e  successive  modificazioni e della legge 8
novembre  1991,  n.  362, e successive modificazioni, qualora vendano
esclusivamente   prodotti   farmaceutici,   specialita'   medicinali,
dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
      b)  ai  titolari  di  rivendite  di generi di monopolio qualora
vendano  esclusivamente  generi  di  monopolio  di  cui alla legge 22
dicembre  1957,  n.  1293, e successive modificazioni, e del relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
      c)  alle  associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite
ai   sensi   della  legge  27  luglio  1967,  n.  622,  e  successive
modificazioni;
      d)  ai  produttori  agricoli,  singoli  o  associati,  i  quali
esercitino  attivita'  di  vendita di prodotti agricoli nei limiti di
cui  all'art. 2135  del  codice  civile, alla legge 25 marzo 1959, n.
125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59,
e  successive modificazioni, a condizione che l'attivita' di vendita,
per  il  tipo  di  organizzazione  e  le  modalita' di esercizio, sia
accessoria e strettamente connessa all'attivita' agricola;
      e) alle vendite di carburanti nonche' degli oli minerali di cui
all'art. 1  del  regolamento  approvato  con  regio decreto 20 luglio
1934,  n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti
si  intende  la  vendita  di  tali prodotti, compresi i lubrificanti,
effettuata   negli   impianti  di  distribuzione  automatica  di  cui
all'art. 16  del  decreto  legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito,
con   modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  1970,  n.  1034,  e
successive  modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n. 32 e relative norme di attuazione regionali;
      f)  agli  artigiani, singoli o associati, iscritti nell'albo di
cui  all'art. 6  della  legge  regionale  18  febbraio  1986, n. 3, e
successive  modificazioni,  per la vendita nei locali di produzione o
nei  locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero
per  la  fornitura  al  committente dei beni accessori all'esecuzione
delle opere o alla prestazione del servizio;
      g)  ai  pescatori  ed  ai  cacciatori, singoli o associati, che
vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici
provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attivita';
      h)  a  coloro  che  esercitano  la vendita dei prodotti da essi
stessi  direttamente e legalmente raccolti nell'esercizio dei diritti
di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
      i)  a  chi  venda  o  esponga  per  la vendita le proprie opere
d'arte, nonche' quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le
proprie   pubblicazioni   di   natura   scientifica  od  informativa,
realizzate anche mediante supporto informatico;
      l)  alla  vendita  dei  beni del fallimento effettuata ai sensi
dell'art. 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
      m)  all'attivita'  di  vendita effettuata durante il periodo di
svolgimento  delle  fiere  campionarie, delle mostre e delle fiere di
prodotti nei confronti dei visitatori, purche' riguardi le sole merci
oggetto  delle  manifestazioni  e  non  prosegua  oltre il periodo di
svolgimento delle manifestazioni stesse;
      n)  agli  enti  pubblici ovvero alle persone giuridiche private
cui   partecipano   lo   Stato   o   enti  territoriali  che  vendano
pubblicazioni  o  altro  materiale  informativo,  anche  su  supporto
informatico,  di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto
della loro attivita'.
    3. Restano salve, in quanto compatibili con la presente legge, le
disposizioni relative:
      a)  agli  esercenti  l'attivita'  di  ottico di cui all'art. 71
della  legge  regionale 1o settembre 1993, n. 25; per gli esercizi in
attivita'   alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di
esecuzione  di  cui  all'art. 71  della  legge regionale 1o settembre
1993,   n.   25,   non  si  applicano  i  limiti  al  rilascio  delle
autorizzazioni  commerciali  previsti  dalla  predetta  legge  per il
trasferimento  della  sede all'intero dello stesso comune determinato
da fatti non dipendenti dalla volonta' dell'esercente;
      b) alle rivendite di giornali e riviste di cui all'art. 7 della
legge  25 febbraio 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni
e relative norme di attuazione regionali;
      c)  agli  apicoltori  di  cui alla legge regionale 27 settembre
1995, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;
      d)  agli  erboristi di cui alla legge regionale 23 maggio 1994,
n. 9.
    4.   Resta  fermo  quanto  previsto  per  l'apertura  delle  sale
cinematografiche  dalla  legge  4 novembre 1965, n. 1213 e successive
modificazioni, nonche' dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.