Art. 12.
                      Sostituzione dell'Art. 60
    1. L'Art. 60 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  60  (Rinvio  alla  normativa statale). - 1. Per quanto non
disposto  dalla  presente legge, si osservano, in quanto applicabili,
le norme per l'elezione alla Camera dei Deputati.».