Art. 14.
                      Disposizione finanziaria
    1.  La  spesa  derivante  dall'applicazione della presente legge,
valutata  in  annui  Euro  15.000, grava sull'obiettivo programmatico
2.1.3.  (Consultazioni  elettorali  e referendarie) al capitolo 22800
(Spese  per  le  elezioni  del consiglio regionale) ed alla copertura
dell'onere  si  provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'Art.
15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di
bilancio  e  di  contabilita'  generale  della Regione autonoma Valle
d'Aosta).