Art. 14. Disposizione finanziaria 1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in annui Euro 15.000, grava sull'obiettivo programmatico 2.1.3. (Consultazioni elettorali e referendarie) al capitolo 22800 (Spese per le elezioni del consiglio regionale) ed alla copertura dell'onere si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'Art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).