Art. 3. Inserimento dell'Art. 3-ter 1. Dopo l'Art. 3-bis, inserito dalla presente legge, e' inserito il seguente: «Art. 3-ter (Programmi di comunicazione politica). - 1. Durante la campagna elettorale per l'elezione del consiglio regionale, nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonche' negli altri mezzi di comunicazione, i soggetti politici devono garantire la presenza di candidati di entrambi i sessi. 2. Il Co.Re.Com., di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 [Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85], verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente Art. nell'ambito dell'attivita' di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.».