Art. 3.
                     Inserimento dell'Art. 3-ter
    1.  Dopo l'Art. 3-bis, inserito dalla presente legge, e' inserito
il seguente:
    «Art.  3-ter  (Programmi di comunicazione politica). - 1. Durante
la  campagna elettorale per l'elezione del consiglio regionale, nella
partecipazione  ai  programmi di comunicazione politica offerti dalle
emittenti  radiotelevisive  pubbliche  e private, nonche' negli altri
mezzi  di  comunicazione,  i  soggetti  politici  devono garantire la
presenza di candidati di entrambi i sessi.
    2.  Il  Co.Re.Com., di cui alla legge regionale 4 settembre 2001,
n.  26  [Istituzione,  organizzazione  e  funzionamento  del comitato
regionale  per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge
regionale  27  dicembre 1991, n. 85], verifica l'osservanza di quanto
previsto dal presente Art. nell'ambito dell'attivita' di vigilanza in
materia di campagna elettorale regionale.».