Art. 5.
                      Modificazioni all'Art. 6
    1. Dopo il comma 5 dell'Art. 6 e' inserito il seguente:
    «5-bis.  La  dichiarazione di accettazione della candidatura deve
inoltre  contenere  l'esplicita  dichiarazione  del candidato di aver
preso integrale conoscenza delle disposizioni della presente legge in
materia  di  contenimento, pubblicita' e controllo delle spese per la
campagna elettorale.».
    2. Il comma 9 dell'Art. 6 e' sostituito dal seguente:
    «9.  Le liste dei candidati di cui al comma 8, devono comprendere
ciascuna un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a
sei.   I   candidati  devono  essere  residenti  da  almeno  un  anno
ininterrottamente  in  uno dei comuni walser di cui al comma 10. Alle
liste  di candidati  di  cui al comma 8 si applica la disposizione di
cui all'Art. 3-bis, comma 2.».