Art. 5. Modificazioni all'Art. 6 1. Dopo il comma 5 dell'Art. 6 e' inserito il seguente: «5-bis. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve inoltre contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di aver preso integrale conoscenza delle disposizioni della presente legge in materia di contenimento, pubblicita' e controllo delle spese per la campagna elettorale.». 2. Il comma 9 dell'Art. 6 e' sostituito dal seguente: «9. Le liste dei candidati di cui al comma 8, devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a sei. I candidati devono essere residenti da almeno un anno ininterrottamente in uno dei comuni walser di cui al comma 10. Alle liste di candidati di cui al comma 8 si applica la disposizione di cui all'Art. 3-bis, comma 2.».