Art. 8.
                      Sostituzione dell'Art. 27
    1. L'Art. 27 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  27 (Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto). -
1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo
aver  preso  nota  sulla  lista  sezionale  degli  elettori  compresi
nell'elenco  di  cui all'Art. 16, comma 1, lettera c), estrae a sorte
il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono
essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
    2.  Il  presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli
scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori
iscritti nella sezione.
    3. Lo scrutatore appone la sua firma a tergo di ciascuna scheda.
    4.  Durante  le  operazioni  di cui al presente articolo, nessuno
puo' allontanarsi dalla sala.
    5.  Nel  processo  verbale  si  fa menzione della serie di schede
firmate da ciascuno scrutatore.
    6.  Il presidente, constatata l'integrita' del sigillo che chiude
il  plico  contenente  il  bollo della sezione, apre il plico e, dopo
aver  fatto  attestazione  nel verbale del numero indicato sul bollo,
imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.
    7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto
la sua personale responsabilita', provvede alla custodia delle schede
rimaste nel pacco, di cui all'Art. 16, comma 1, lettera h).
    8.   Compiute   queste   operazioni,  il  presidente,  dopo  aver
provveduto a sigillare l'urna, la cassetta o la scatola contenente le
schede  e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed
il  timbro  della  sezione,  rimanda le ulteriori operazioni alle ore
sette  del  giorno  seguente,  affidando la custodia dell'urna, della
cassetta  contenente  le  schede  firmate  e dei documenti alla forza
pubblica.
    9.  Alle  ore  sette  antimeridiane  del  giorno  fissato  per la
votazione,  il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa
constatazione  dell'integrita'  dei  mezzi precauzionali apposti agli
accessi  della  sala  e  dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara
aperta  la votazione, che deve terminare alle ore ventidue del giorno
stabilito per la votazione.».