Art. 8. Sostituzione dell'Art. 27 1. L'Art. 27 e' sostituito dal seguente: «Art. 27 (Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto). - 1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'Art. 16, comma 1, lettera c), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente. 2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione. 3. Lo scrutatore appone la sua firma a tergo di ciascuna scheda. 4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno puo' allontanarsi dalla sala. 5. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore. 6. Il presidente, constatata l'integrita' del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico e, dopo aver fatto attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda. 7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilita', provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all'Art. 16, comma 1, lettera h). 8. Compiute queste operazioni, il presidente, dopo aver provveduto a sigillare l'urna, la cassetta o la scatola contenente le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia dell'urna, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica. 9. Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dell'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara aperta la votazione, che deve terminare alle ore ventidue del giorno stabilito per la votazione.».