Art. 2.
                   Costituzione di un maso chiuso
    1.  Affinche'  fondi  rustici  possano  essere costituiti in maso
chiuso,  nella  costituzione del maso stesso deve essere compresa una
casa  di  abitazione  con relativi annessi rustici e il reddito medio
annuo  del  maso  deve  essere sufficiente per assicurare un adeguato
mantenimento  ad  almeno  quattro persone, senza tuttavia superare il
triplo di tale reddito.
    2.  E'  considerata  casa  d'abitazione ai sensi del comma 1 ogni
edificio,  vano  o  gruppo di vani, destinato alle esigenze abitative
del  proprietario  o  della proprietaria e dei suoi congiunti viventi
nel  maso,  compreso  il cedente o la cedente e il suo coniuge, e dei
lavoratori  agricoli  o  delle  lavoratrici  agricole abitualmente in
servizio  presso  il  maso, nonche' alle attivita' agrituristiche. E'
considerato  annesso  rustico,  ai  sensi del comma 1, ogni edificio,
vano  o  gruppo  di vani, anche se inclusi nella casa di abitazione o
con  essa  comunque  collegati,  destinato  alle scorte vive e morte,
nonche'  al deposito, alla lavorazione e alla commercializzazione dei
prodotti del maso.
    3.  In  mancanza  di  una casa di abitazione con relativi annessi
rustici puo' essere costituito un nuovo maso chiuso se:
      a) la  superficie  aziendale  ha  un'estensione  di  almeno tre
ettari  di  vigneto o frutteto ovvero sei ettari di arativo o prato e
il richiedente o la richiedente e' coltivatore diretto o coltivatrice
diretta  ai  sensi dell'art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e
si  dedica  all'attivita'  agricola  da  almeno  cinque  anni  oppure
comprovi  di  avere un'esperienza professionale in agricoltura almeno
quinquennale  oppure se il richiedente o la richiedente e' un giovane
agricoltore o una giovane agricoltrice ai sensi delle norme vigenti e
si  dedica  all'attivita' agricola, fatte salve le disposizioni sulla
minima unita' colturale come determinata dalla giunta provinciale;
      b) il/la richiedente o il suo coniuge non sono o non sono stati
negli  ultimi  cinque  anni proprietari di un alloggio idoneo per una
famiglia  coltivatrice,  sia  come  proprietari o comproprietari, sia
come  soci  di  una  societa',  e  sussistono  per l'azienda agricola
oggettive  esigenze che giustificano la costruzione di una nuova sede
aziendale.
    4.  Il  maso  chiuso non perde la sua qualifica se il suo reddito
medio  annuo supera il reddito massimo di cui al comma l. In tal caso
la  commissione locale per i masi chiusi, su istanza del proprietario
o  della proprietaria. di un comproprietario o di una comproprietaria
o  di  un/una  coerede,  adegua  la  consistenza del maso chiuso alle
condizioni   previste   dal   comma  1,  determinando  i  terreni  da
escorporare dal maso. Le relative istanze devono essere presentate, a
pena  di  inammissibilita', entro e non oltre la data di notifica del
decreto   con   il  quale  il/la  giudice,  nella  procedura  per  la
determinazione  dell'assuntore  o  dell'assuntrice  e  del  prezzo di
assunzione del maso, fissa l'udienza per la discussione.
    5. Il maso chiuso non perde inoltre la sua qualifica se vengono a
mancare, per qualsiasi causa, tutti o una parte dei fabbricati di cui
al  comma  1.  La  commissione locale per i masi chiusi puo' tuttavia
disporre,  su  istanza  del  proprietario o della proprietaria, di un
comproprietario  o  di  una  comproprietaria  o di un/una coerede, la
revoca  della  qualifica  di  maso  chiuso,  qualora sussistano gravi
ragioni  che  escludano  in  modo  permanente  la  ricostruzione  dei
fabbricati stessi.