Art. 3. Istanza di costituzione di un maso chiuso 1. Su istanza del proprietario o della proprietaria puo' essere costituito il maso chiuso, previa autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi, qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 2. 2. In caso di comproprieta' la domanda di costituzione del maso deve essere presentata da tutti i comproprietari o da tutte le comproprietarie. 3. Gli effetti giuridici del maso chiuso, entrano in vigore con il rilascio del decreto tavolare di trasferimento degli immobili nella sezione I del libro fondiario.