Art. 3.
              Istanza di costituzione di un maso chiuso
    1.  Su  istanza del proprietario o della proprietaria puo' essere
costituito  il  maso  chiuso, previa autorizzazione della commissione
locale  per  i  masi  chiusi,  qualora  sussistano i requisiti di cui
all'art. 2.
    2.  In  caso di comproprieta' la domanda di costituzione del maso
deve  essere  presentata  da  tutti  i  comproprietari  o da tutte le
comproprietarie.
    3.  Gli  effetti giuridici del maso chiuso, entrano in vigore con
il  rilascio  del  decreto  tavolare  di trasferimento degli immobili
nella sezione I del libro fondiario.