Art. 2. Presentazione delle domande 1. Le domande volte ad ottenere gli interventi previdenziali previsti dalle leggi regionali di cui all'art. 1 sono presentate all'ufficio provinciale competente per la previdenza integrativa, su modelli elaborati dall' Ufficio stesso. 2. La domanda puo' essere redatta anche in carta libera ma deve contenere gli elementi essenziali contenuti nei modelli approvati dalla giunta provinciale. 3. La domanda puo' anche essere inoltrata, all'ufficio provinciale competente per la previdenza integrativa per il tramite degli enti gestori dei servizi sociali, purche' nel rispetto dei termini di legge. 4. Le domande incomplete devono essere completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione al richiedente da parte dell'ufficio provinciale competente per la previdenza integrativa. Trascorso tale termine senza risposta, la domanda e' archiviata. 5. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali va prodotta contestualmente domanda, fatta salva l'applicazione dell'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 6. Qualora le domande siano presentate tramite un ente di patronato sulla base di apposita delega ai sensi delle disposizioni vigenti, le comunicazioni in ordine alla completezza della domanda e la comunicazione dell'esito della stessa, ad eccezione degli inviti al pagamento dei contributi assicurativi, sono portate a conoscenza anche dell'ente di patronato. La delega non puo' essere conferita a piu patronati. Qualora nel corso dell'istruzione della pratica venga conferita delega ad un altro patronato, le comunicazioni sono inviate all'ultimo patronato delegato, sempreche' la persona assistita abbia revocato la delega precedente dandone comunicazione all'ufficio provinciale competente per la previdenza integrativa.