Art. 2.
                     Presentazione delle domande
    1.  Le  domande  volte  ad  ottenere gli interventi previdenziali
previsti  dalle  leggi  regionali  di  cui all'art. 1 sono presentate
all'ufficio  provinciale competente per la previdenza integrativa, su
modelli elaborati dall' Ufficio stesso.
    2.  La  domanda puo' essere redatta anche in carta libera ma deve
contenere  gli  elementi  essenziali  contenuti nei modelli approvati
dalla giunta provinciale.
    3.   La   domanda   puo'   anche  essere  inoltrata,  all'ufficio
provinciale  competente  per la previdenza integrativa per il tramite
degli  enti  gestori  dei  servizi  sociali, purche' nel rispetto dei
termini di legge.
    4.  Le  domande  incomplete  devono  essere  completate  entro il
termine  di trenta giorni dalla relativa comunicazione al richiedente
da  parte  dell'ufficio  provinciale  competente  per  la  previdenza
integrativa.  Trascorso  tale  termine  senza risposta, la domanda e'
archiviata.
    5.  La  documentazione  comprovante  il  possesso  dei  requisiti
richiesti  ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali va
prodotta   contestualmente   domanda,   fatta   salva  l'applicazione
dell'art.  5  della  legge  provinciale  22 ottobre  1993,  n.  17, e
successive modifiche.
    6.  Qualora  le  domande  siano  presentate  tramite  un  ente di
patronato  sulla  base di apposita delega ai sensi delle disposizioni
vigenti,  le comunicazioni in ordine alla completezza della domanda e
la  comunicazione  dell'esito della stessa, ad eccezione degli inviti
al  pagamento  dei contributi assicurativi, sono portate a conoscenza
anche  dell'ente  di patronato. La delega non puo' essere conferita a
piu  patronati. Qualora nel corso dell'istruzione della pratica venga
conferita delega ad un altro patronato, le comunicazioni sono inviate
all'ultimo  patronato delegato, sempreche' la persona assistita abbia
revocato  la  delega  precedente  dandone  comunicazione  all'ufficio
provinciale competente per la previdenza integrativa.