Art. 3. Modalita' di iscrizione all'albo provinciale delle persone casalinghe 1. L'iscrizione ha effetto dalla data in cui e' presentata la domanda. Qualora l'iscrizione sia richiesta entro trenta giorni dalla data di cessazione di un'attivita' soggetta a contribuzione previdenziale essa ha effetto dal giorno successivo alla data di cessazione del periodo assicurativo. 2. La cancellazione dall'albo puo' essere disposta su richiesta dell'interessato o con provvedimento del direttore della ripartizione provinciale servizio sociale, quando vengano meno i requisiti di legge.