Art. 2.
                       Ambito di applicazione
    1.  Per  le  finalita'  di  cui all'articolo 1, la presente legge
disciplina  i  criteri  per  l'autorizzazione  alla  realizzazione di
strutture  e  all'esercizio  di attivita' sanitarie e socio-sanitane,
nonche' per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse.
    2.   La  presente  legge  disciplina,  altresi',  i  criteri  per
l'autorizzazione  alla  realizzazione  e  all'esercizio,  nonche' per
l'accreditamento  e  la  vigilanza delle strutture sociali a gestione
pubblica o privata.