Art. 2.
      Perimetrazione degli ambiti di degrado dei centri storici
    1.  Agli  effetti  della  presente  legge  i  comuni provvedono a
perimetrare,  all'interno  delle  zone  classificate  come A ai sensi
dell'art.  2  del d.m. 2 aprile 1968 (limiti inderogabili di densita'
edilizia,  di  altezza,  di  distanza  fra  i fabbricati e i rapporti
massimi   tra  spazi  destinati'  agli  insediamenti  residenziali  e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al
verde  pubblico  o  a parcheggi da osservare ai fini della formazione
dei   nuovi   strumenti  urbanistici  o  della  revisione  di  quelli
esistenti,  ai  sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765),
ovvero  ad  esse  assimilabili  dai  rispettivi strumenti urbanistici
vigenti  o  adottati,  quelle  aree  nelle  quali siano riconoscibili
situazioni di degrado sulla base dei seguenti criteri:
      a) condizioni di inadeguatezza statica, igienica, tecnologica e
manutentiva degli edifici;
      b) improprio  od  inadatto  uso  degli  immobili  con specifico
riferimento a quelli di particolare pregio architettonico;
      c) deterioramento degli aspetti estetici, inserimento improprio
di arredi e incuria delle parti comuni;
      d) carenza  o  insufficienza  delle  infrastrutture  a  rete  o
insufficienza o obsolescenza dei servizi comuni;
      e) perdita,  in  tutto  o in parte, di vitalita' dell'organismo
urbano,  specie  in  relazione  al  trasferimento  o cessazione delle
attivita' economiche, nonche' alla sostituzione del tessuto sociale.
    2.  La  perimetrazione  di  cui al comma 1 puo' comprendere anche
aree  contigue  o poste a corona degli ambiti di degrado, destinate o
da   destinare   al   soddisfacimento   delle   necessarie  dotazioni
infrastrutturali   e  di  standard  con  specifico  riferimento  alle
infrastrutture  di  parcheggio, eventualmente suddivise per tipologie
d'uso,  il cui reperimento non sia possibile all'interno degli ambiti
di  degrado.  Nella  perimetrazione  degli  ambiti  di degrado devono
essere  evidenziati  i beni tutelati ai sensi del decreto legislativo
29 ottobre  1999,  n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative
in  materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997 n. 352), dandone la massima pubblicita'.
    3.  Il  comune puo' approvare la perimetrazione di cui al comma 1
anche  a seguito di presentazione dei progetti di intervento previsti
dall'art.  3,  eventualmente  in  variante  alla  perimetrazione gia'
approvata.