Art. 2. Perimetrazione degli ambiti di degrado dei centri storici 1. Agli effetti della presente legge i comuni provvedono a perimetrare, all'interno delle zone classificate come A ai sensi dell'art. 2 del d.m. 2 aprile 1968 (limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e i rapporti massimi tra spazi destinati' agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765), ovvero ad esse assimilabili dai rispettivi strumenti urbanistici vigenti o adottati, quelle aree nelle quali siano riconoscibili situazioni di degrado sulla base dei seguenti criteri: a) condizioni di inadeguatezza statica, igienica, tecnologica e manutentiva degli edifici; b) improprio od inadatto uso degli immobili con specifico riferimento a quelli di particolare pregio architettonico; c) deterioramento degli aspetti estetici, inserimento improprio di arredi e incuria delle parti comuni; d) carenza o insufficienza delle infrastrutture a rete o insufficienza o obsolescenza dei servizi comuni; e) perdita, in tutto o in parte, di vitalita' dell'organismo urbano, specie in relazione al trasferimento o cessazione delle attivita' economiche, nonche' alla sostituzione del tessuto sociale. 2. La perimetrazione di cui al comma 1 puo' comprendere anche aree contigue o poste a corona degli ambiti di degrado, destinate o da destinare al soddisfacimento delle necessarie dotazioni infrastrutturali e di standard con specifico riferimento alle infrastrutture di parcheggio, eventualmente suddivise per tipologie d'uso, il cui reperimento non sia possibile all'interno degli ambiti di degrado. Nella perimetrazione degli ambiti di degrado devono essere evidenziati i beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997 n. 352), dandone la massima pubblicita'. 3. Il comune puo' approvare la perimetrazione di cui al comma 1 anche a seguito di presentazione dei progetti di intervento previsti dall'art. 3, eventualmente in variante alla perimetrazione gia' approvata.