Art. 2.
     Pianificazione delle procedure selettive e relativi criteri

    1.  La  giunta  regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio
adottano   il   piano  delle  procedure  selettive  a  seguito  della
programmazione  dei fabbisogni professionali di cui all'art. 11 della
legge regionale n. 43 del 2001, tenuto conto degli esiti dei processi
di mobilita' interna.
    2.  Il  piano  di  cui  al  comma  1 e' adottato nel rispetto dei
seguenti criteri:
      a) una   percentuale,   stabilita  in  ragione  dei  fabbisogni
professionali  dell'Ente,  compresa  tra  il  40%  ed  il  60%  delle
posizioni  lavorative da coprire, relativamente a ciascuna categoria,
e'  riservata  all'accesso  dall'esterno, ai sensi della lett. a) del
comma  1  dell'Art.  15  della  legge  regionale  n.  43 del 2001; la
percentuale  minima per la qualifica unica dirigenziale e' fissata al
50%; l'eventuale arrotondamento e' effettuato all'unita' superiore;
      b) nel   rispetto   delle   percentuali  di  cui  alla  lettera
precedente,  il  piano puo' prevedere la copertura fino al 100% delle
posizioni  lavorative  mediante  procedura  selettiva pubblica ovvero
mediante  procedura  selettiva per la progressione verticale nel caso
di    professionalita'   acquisibili   esclusivamente   dall'interno,
individuate  anche  tramite l'osservatorio delle competenze istituito
ai  sensi dell'Art. 3 del Contratto collettivo decentrato integrativo
per il personale dell'ente Regione Emilia-Romagna 1998-2001;
      c) l'acquisizione   di   personale  da  graduatorie  valide  di
procedure  selettive  gia'  espletate  e'  da  computarsi nella quota
relativa  all'accesso  dall'esterno  nel  caso di procedure selettive
pubbliche e nella quota relativa all'accesso dall'interno nel caso di
procedure selettive per la progressione verticale;
      d) non  puo'  essere prevista una procedura per la progressione
verticale  se, per la medesima posizione lavorativa, sia prevista una
procedura  selettiva pubblica con l'applicazione della riserva di cui
all'Art. 5;
      e) la  copertura  di  una  sola  posizione vacante, nell'ambito
della  stessa categoria o della qualifica unica dirigenziale, avviene
mediante procedura selettiva pubblica.
    3.  Se  in  esito  a  procedure  selettive  per  la  progressione
verticale  non  si  perviene  alla  copertura  di  tutte le posizioni
lavorative  messe  a  selezione,  le  posizioni  residue sono coperte
tramite procedura selettiva pubblica.
    4.  La  procedura  selettiva  per  la  stipula  di  contratti  di
formazione  e  lavoro  puo'  prevedere  l'attivazione di un numero di
contratti  fino al 40% superiore al numero delle posizioni lavorative
per le quali e' prevista tale modalita' di accesso.
    5.  Fino  alla conclusione delle procedure selettive previste nel
previgente  piano, non potra' essere predisposto un nuovo piano delle
procedure  selettive, relativamente a posizioni lavorative di analogo
profilo professionale ed ambito di attivita'.
    6.  Gli  enti  pubblici  non  economici  dipendenti dalla Regione
devono  riservare  all'accesso  dall'esterno  una percentuale pari ad
almeno  il 40% delle posizioni lavorative da coprire, relativamente a
ciascuna  categoria,  con arrotondamento all'unita' superiore. Per la
copertura  di  una  sola  posizione vacante, nell'ambito della stessa
categoria,   gli   enti   possono   esperire,   tenuto   conto  delle
caratteristiche  della  posizione lavorativa, una procedura selettiva
pubblica  o una procedura selettiva per la progressione verticale; e'
fatto  salvo l'obbligo di alternare la modalita' di accesso prescelta
con  la  procedura,  successivamente pianificata, per la copertura di
una sola posizione classificata nella stessa categoria.