Art. 2. Pianificazione delle procedure selettive e relativi criteri 1. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio adottano il piano delle procedure selettive a seguito della programmazione dei fabbisogni professionali di cui all'art. 11 della legge regionale n. 43 del 2001, tenuto conto degli esiti dei processi di mobilita' interna. 2. Il piano di cui al comma 1 e' adottato nel rispetto dei seguenti criteri: a) una percentuale, stabilita in ragione dei fabbisogni professionali dell'Ente, compresa tra il 40% ed il 60% delle posizioni lavorative da coprire, relativamente a ciascuna categoria, e' riservata all'accesso dall'esterno, ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'Art. 15 della legge regionale n. 43 del 2001; la percentuale minima per la qualifica unica dirigenziale e' fissata al 50%; l'eventuale arrotondamento e' effettuato all'unita' superiore; b) nel rispetto delle percentuali di cui alla lettera precedente, il piano puo' prevedere la copertura fino al 100% delle posizioni lavorative mediante procedura selettiva pubblica ovvero mediante procedura selettiva per la progressione verticale nel caso di professionalita' acquisibili esclusivamente dall'interno, individuate anche tramite l'osservatorio delle competenze istituito ai sensi dell'Art. 3 del Contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dell'ente Regione Emilia-Romagna 1998-2001; c) l'acquisizione di personale da graduatorie valide di procedure selettive gia' espletate e' da computarsi nella quota relativa all'accesso dall'esterno nel caso di procedure selettive pubbliche e nella quota relativa all'accesso dall'interno nel caso di procedure selettive per la progressione verticale; d) non puo' essere prevista una procedura per la progressione verticale se, per la medesima posizione lavorativa, sia prevista una procedura selettiva pubblica con l'applicazione della riserva di cui all'Art. 5; e) la copertura di una sola posizione vacante, nell'ambito della stessa categoria o della qualifica unica dirigenziale, avviene mediante procedura selettiva pubblica. 3. Se in esito a procedure selettive per la progressione verticale non si perviene alla copertura di tutte le posizioni lavorative messe a selezione, le posizioni residue sono coperte tramite procedura selettiva pubblica. 4. La procedura selettiva per la stipula di contratti di formazione e lavoro puo' prevedere l'attivazione di un numero di contratti fino al 40% superiore al numero delle posizioni lavorative per le quali e' prevista tale modalita' di accesso. 5. Fino alla conclusione delle procedure selettive previste nel previgente piano, non potra' essere predisposto un nuovo piano delle procedure selettive, relativamente a posizioni lavorative di analogo profilo professionale ed ambito di attivita'. 6. Gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione devono riservare all'accesso dall'esterno una percentuale pari ad almeno il 40% delle posizioni lavorative da coprire, relativamente a ciascuna categoria, con arrotondamento all'unita' superiore. Per la copertura di una sola posizione vacante, nell'ambito della stessa categoria, gli enti possono esperire, tenuto conto delle caratteristiche della posizione lavorativa, una procedura selettiva pubblica o una procedura selettiva per la progressione verticale; e' fatto salvo l'obbligo di alternare la modalita' di accesso prescelta con la procedura, successivamente pianificata, per la copertura di una sola posizione classificata nella stessa categoria.