Art. 16. Modifiche all'Art. 16 della legge regionale n. 25 del 1999 1. Al comma 1 dell'Art. 16 le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»; alla lettera a) del medesimo comma le parole «rispondono alle» sono sostituite con «operano in coerenza con le» e la parola «nonche» e' sostituita con «e rispondono»; la lettera b) e' cosi' sostituita: «b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non individuate ai sensi della lettera a) che confluiscono in quest'ultime o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalita' di cui all'Art. 8-ter previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni;»; alla lettera c) dopo le parole «la gestione del servizio» e' aggiunto «nel periodo di transizione. La stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento.». 2. Dopo il comma 2 dell'Art. 16 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. le durate di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il gestore esplichi il servizio con le modalita' di cui all'Art. 18-bis, comma 5; 2-ter qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto all'Art. 17, comma 2 si siano verificate le condizioni di cui al comma 2 la durata della convenzione e' rideterminata sulla base del requisito maturato; 2-quater in ogni caso i termini di cui al comma 2 decorrono dalla data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la prima convenzione ai sensi del comma 1.». 3. Al comma 3 dell'Art. 16 le parole «decorso un anno» sono sostituite con «decorsi diciotto mesi». 4. Al comma 4 dell'Art. 16 prima del punto sono aggiunte le parole «mediante procedure ad evidenza pubblica».