Art. 16.
     Modifiche all'Art. 16 della legge regionale n. 25 del 1999
    1.  Al  comma  1 dell'Art. 16 le parole «un anno» sono sostituite
dalle  seguenti:  «diciotto mesi»; alla lettera a) del medesimo comma
le  parole «rispondono alle» sono sostituite con «operano in coerenza
con  le»  e  la  parola «nonche» e' sostituita con «e rispondono»; la
lettera  b)  e'  cosi' sostituita: «b) determina il superamento delle
gestioni  dirette  e di quelle non individuate ai sensi della lettera
a)  che  confluiscono  in  quest'ultime  o  sono affidate ad un nuovo
soggetto  gestore individuato attraverso le modalita' di cui all'Art.
8-ter  previo  confronto  comparativo sulla base di criteri di natura
tecnica,  economica  e  imprenditoriale  delle  possibili soluzioni e
tenuto  conto  del superamento della frammentazione delle gestioni;»;
alla lettera c) dopo le parole «la gestione del servizio» e' aggiunto
«nel  periodo  di  transizione.  La  stipula  della  convenzione  non
costituisce nuovo affidamento.».
    2. Dopo il comma 2 dell'Art. 16 sono aggiunti i seguenti:
    «2-bis.  le  durate  di  cui  ai commi 1 e 2 trovano applicazione
anche  nel  caso  in  cui  il  gestore  esplichi  il  servizio con le
modalita' di cui all'Art. 18-bis, comma 5;
    2-ter  qualora  al  momento  dell'adeguamento  della  convenzione
previsto  all'Art.  17,  comma 2 si siano verificate le condizioni di
cui  al  comma  2  la durata della convenzione e' rideterminata sulla
base del requisito maturato;
    2-quater in ogni caso i termini di cui al comma 2 decorrono dalla
data  di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la
prima convenzione ai sensi del comma 1.».
    3.  Al  comma  3  dell'Art.  16  le parole «decorso un anno» sono
sostituite con «decorsi diciotto mesi».
    4.  Al  comma  4  dell'Art.  16  prima del punto sono aggiunte le
parole «mediante procedure ad evidenza pubblica».