Art. 25.
     Modifiche all'Art. 25 della legge regionale n. 25 del 1999
    1.  Al  comma  1 dell'Art. 25 le parole «dall'Art. 34 del decreto
legislativo  3 febbraio 1993, n. 29» sono sostituite con le seguenti:
«dall'Art.  31  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche).».
    2. Il comma 7 dell'Art. 25 e' soppresso.
    3. Dopo il comma 10 dell'Art. 25 e' aggiunto il seguente:
    «10-bis  nell'ambito della convenzione sono indicati gli obblighi
del  gestore  nei  confronti  del  personale  addetto al servizio. Il
gestore   del  servizio  deve  osservare,  nei  riguardi  dei  propri
dipendenti  e,  se costituita in forma di societa' cooperativa, anche
nei  confronti  dei  soci  lavoratori  impiegati  nell'esecuzione dei
servizi  assegnati,  il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle
disposizioni   normative   in  materia  di  rapporto  di  lavoro,  di
previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro,
e  le  condizioni  contrattuali, normative e retributive previste nei
contratti   nazionali   di   settore   e   dagli  accordi  collettivi
territoriali e/o aziendali vigenti.».