Art. 25. Modifiche all'Art. 25 della legge regionale n. 25 del 1999 1. Al comma 1 dell'Art. 25 le parole «dall'Art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» sono sostituite con le seguenti: «dall'Art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).». 2. Il comma 7 dell'Art. 25 e' soppresso. 3. Dopo il comma 10 dell'Art. 25 e' aggiunto il seguente: «10-bis nell'ambito della convenzione sono indicati gli obblighi del gestore nei confronti del personale addetto al servizio. Il gestore del servizio deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita in forma di societa' cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste nei contratti nazionali di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.».