Art. 3. Funzioni delle province 1. Le province, in conformita' con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvedono: a) all'attuazione di iniziative per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, alle funzioni in materia di controllo e di uso razionale di energia; b) all'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti; c) al controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10); d) al rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o inferiore a 300 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili; e) al rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti; f) al rilascio dei provvedimenti, che interessano una sola provincia, relativi a: 1) gruppi elettrogeni; 2) realizzazione di linee elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt; 3) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali e relativi oleodotti; 4) installazione ed esercizio di impianti e depositi di riempimento e travaso o depositi di gas combustibili; 5) attivita' di distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole e attivita' di controllo connesse. 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), sono rilasciate nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alle disposizioni statali e regionali previste per l'istituto della conferenza di servizi.