Art. 3.
                       Funzioni delle province
    1.   Le   province,   in  conformita'  con  gli  indirizzi  della
programmazione  regionale  in  campo  energetico e nel rispetto della
normativa di settore, provvedono:
      a) all'attuazione  di  iniziative per la promozione delle fonti
rinnovabili  e  del risparmio energetico, alle funzioni in materia di
controllo e di uso razionale di energia;
      b)  all'individuazione  delle aree idonee alla realizzazione di
reti di teleriscaldamento e relativi impianti;
      c) al   controllo   degli   impianti  termici  nei  comuni  con
popolazione  fino  a  40.000  abitanti,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26 agosto  1993,  n.  412 (Regolamento
recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione  degli  impianti  termici  degli  edifici  ai  fini  del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma
4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);
      d) al  rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione
e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con
potenza  uguale  o  inferiore  a 300 megawatt termici, che utilizzano
fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;
      e) al  rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione
e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che
utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti;
      f) al  rilascio  dei  provvedimenti,  che  interessano una sola
provincia, relativi a:
      1) gruppi elettrogeni;
      2)  realizzazione  di  linee  elettriche  con tensione uguale o
inferiore a 150 chilovolt;
      3)  installazione  ed  esercizio  di impianti e depositi di oli
minerali e relativi oleodotti;
      4)  installazione  ed  esercizio  di  impianti  e  depositi  di
riempimento e travaso o depositi di gas combustibili;
      5)  attivita' di distribuzione e vendita di gas combustibili in
bombole e attivita' di controllo connesse.
    2.  Le  autorizzazioni  di  cui al comma 1, lettere d), e) ed f),
sono rilasciate nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalita'  di  cui alle disposizioni statali e regionali previste per
l'istituto della conferenza di servizi.