Art. 5.
                     Accordi fra Stato e Regione
    1.  La  Regione  puo'  concludere accordi con lo Stato al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze.
    2.   Negli  accordi  di  cui  al  comma  1  sono  individuate  le
informazioni  relative  al  settore energetico di interesse comune di
Stato e Regione e i modi per il loro sollecito scambio.