Art. 5. Accordi fra Stato e Regione 1. La Regione puo' concludere accordi con lo Stato al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze. 2. Negli accordi di cui al comma 1 sono individuate le informazioni relative al settore energetico di interesse comune di Stato e Regione e i modi per il loro sollecito scambio.