Art. 10.
  Procedure semplificate di approvazione delle varianti al P.R.G.C.
    1.   Al   fine   di   favorire   una   maggiore  autonomia  e  la
semplificazione delle procedure, per i comuni inclusi nei comprensori
montani, dotati di piano regolatore generale comunale (PRGC) aventi i
contenuti  e  gli  elementi  disciplinati  dall'art.  30  della legge
regionale  19  novembre  1991,  n.  52 (Norme regionali in materia di
pianificazione    territoriale    ed   urbanistica),   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  le procedure di cui all'art. 32-bis
della  legge  regionale n. 52/1991 sono estese a tutte le varianti ai
PRGC,  a  condizione  che  le  varianti  medesime  non modifichino le
seguenti previsioni:
      a) parchi,  riserve  naturali  regionali  e  aree  di rilevante
interesse  ambientale, di cui alla legge regionale 30 settembre 1996,
n.  42  (Norme  in materia di parchi e riserve naturali regionali), e
successive  modificazioni  ed integrazioni, perimetri degli ambiti di
tutela  ambientale  del piano urbanistico regionale generale, nonche'
dei  siti  di  importanza  comunitaria  e  delle  zone  di protezione
speciale;
      b) servizi  e attrezzature collettive, riducendone la dotazione
complessiva;
      c) perimetri delle zone omogenee A e B;
      d) quantita'  della superficie relativa alle zone omogenee Dl e
Hc;
      e) perimetro  di massima espansione delle zone urbanizzate e da
urbanizzare,  come  indicate nella rappresentazione schematica di cui
all'art.  30,  comma  5,  lettera a), n. 2), della legge regionale n.
52/1991, e successive modificazioni ed integrazioni.
    2.  Sono  comunque  fatte  salve  eventuali  maggiori  previsioni
contenute  nella relazione di flessibilita' di cui all'art. 30, comma
5,  lettera b),  n.  1-bis),  della  legge  regionale  n.  52/1991, e
successive modificazioni ed integrazioni.
    3. I commi 1 e 2 non trovano applicazione nei comuni di rilevanza
regionale  e  sovracomunale  individuati ai sensi dell'art. 128 della
legge regionale n. 52/1991.