Art. 3.
                Conferenza permanente per la montagna
    1.  E'  istituita  la  conferenza  permanente per la montagna, di
seguito denominata conferenza.
    2.  La  conferenza  si  esprime  sulle  politiche di sviluppo dei
territori  montani,  con  lo  scopo  di ricondurre le attivita' delle
amministrazioni  in essa rappresentate a un comune e coerente disegno
programmatico. Puo' essere sede per la formazione e la conclusione di
accordi   di   programma   fra   gli   enti  rappresentati,  al  fine
dell'attuazione  di  interventi  e progetti finalizzati allo sviluppo
dei territori montani.
    3. La conferenza e' composta da:
      a) il Presidente della Regione;
      b) l'assessore regionale per lo sviluppo della montagna;
      c) l'assessore regionale alle autonomie locali;
      d) l'assessore regionale alle finanze;
      e) l'assessore regionale alla programmazione;
      f) i presidenti delle province;
      g) i presidenti dei comprensori montani;
      h) un  rappresentante dei comuni per ogni zona montana omogenea
di  cui  all'allegato  A),  designato  dall'Unione  nazionale comuni,
comunita' ed enti montani (UNCEM);
      i) il  presidente  dell'Agenzia per lo sviluppo economico della
montagna S.p.a.
    4.  La  Conferenza  e'  presieduta dal presidente della Regione o
dall'assessore regionale delegato.
    5. La struttura regionale competente allo sviluppo della montagna
assicura  le  funzioni di segreteria e gli adempimenti amministrativi
relativi  all'attivita'  della  Conferenza. Per l'adempimento di tali
funzioni  la  struttura regionale puo' avvalersi della collaborazione
degli uffici e del personale della delegazione regionale dell'UNCEM.
    6.  Possono  partecipare  alle  sedute  della  Conferenza,  senza
diritto  di  voto,  in  relazione  all'ordine del giorno, assessori e
funzionari  regionali,  rappresentanti,  funzionari  ed esperti degli
enti  locali e dei soggetti pubblici e privati collegati alla realta'
sociale, economica, culturale e linguistica dei territori montani.