Art. 3. Conferenza permanente per la montagna 1. E' istituita la conferenza permanente per la montagna, di seguito denominata conferenza. 2. La conferenza si esprime sulle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attivita' delle amministrazioni in essa rappresentate a un comune e coerente disegno programmatico. Puo' essere sede per la formazione e la conclusione di accordi di programma fra gli enti rappresentati, al fine dell'attuazione di interventi e progetti finalizzati allo sviluppo dei territori montani. 3. La conferenza e' composta da: a) il Presidente della Regione; b) l'assessore regionale per lo sviluppo della montagna; c) l'assessore regionale alle autonomie locali; d) l'assessore regionale alle finanze; e) l'assessore regionale alla programmazione; f) i presidenti delle province; g) i presidenti dei comprensori montani; h) un rappresentante dei comuni per ogni zona montana omogenea di cui all'allegato A), designato dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM); i) il presidente dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.a. 4. La Conferenza e' presieduta dal presidente della Regione o dall'assessore regionale delegato. 5. La struttura regionale competente allo sviluppo della montagna assicura le funzioni di segreteria e gli adempimenti amministrativi relativi all'attivita' della Conferenza. Per l'adempimento di tali funzioni la struttura regionale puo' avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale della delegazione regionale dell'UNCEM. 6. Possono partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, in relazione all'ordine del giorno, assessori e funzionari regionali, rappresentanti, funzionari ed esperti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati collegati alla realta' sociale, economica, culturale e linguistica dei territori montani.