Art. 8.
             Attribuzioni in materia di difesa del suolo
    1.  I  comprensori montani concorrono ad assicurare la difesa del
suolo.   A   tal   fine,   l'amministrazione   regionale   si  avvale
prioritariamente  dei comprensori montani nei rispettivi territori di
competenza per le seguenti attivita':
      a) realizzazione  di interventi ad essi affidati in delegazione
intersoggettiva dalla Regione o mediante accordi di programma;
      b) formulazione  di  proposte  per  la formazione dei programmi
regionali  triennali  ed annuali di intervento, anche manutentorio, e
per la redazione di studi inerenti alle problematiche che interessino
la conservazione e la manutenzione dell'ambiente montano.
    2.  Al  comma 5 dell'art. 43 della legge regionale 3 luglio 2002,
n.  16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale
in  materia di difesa del suolo e di demanio idrico), dopo le parole:
«consorzi  di  bonifica»  sono  inserite le seguenti: «, ovvero con i
comprensori montani».