Art. 8. Attribuzioni in materia di difesa del suolo 1. I comprensori montani concorrono ad assicurare la difesa del suolo. A tal fine, l'amministrazione regionale si avvale prioritariamente dei comprensori montani nei rispettivi territori di competenza per le seguenti attivita': a) realizzazione di interventi ad essi affidati in delegazione intersoggettiva dalla Regione o mediante accordi di programma; b) formulazione di proposte per la formazione dei programmi regionali triennali ed annuali di intervento, anche manutentorio, e per la redazione di studi inerenti alle problematiche che interessino la conservazione e la manutenzione dell'ambiente montano. 2. Al comma 5 dell'art. 43 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), dopo le parole: «consorzi di bonifica» sono inserite le seguenti: «, ovvero con i comprensori montani».