Art. 2. Attivita' d'indirizzo ed attivita' gestionale l. Le attivita' amministrative della Regione sono esercitate, ai sensi dell'art. 4 della legge di organizzazione. dagli organi di governo e dai dirigenti secondo le competenze e le responsabilita' a questi distintamente attribuite dallo statuto, dalla legge e dal presente regolamento. 2. Le attivita' attinenti all'indirizzo e al controllo sono attribuite agli organi di governo, che le esercitano, di norma, con atti di programmazione, di indirizzo e di direttiva e mediante controlli e valutazioni. 3. L'attivita' di indirizzo consiste nella determinazione degli obiettivi e delle finalita', dei tempi e dei risultati attesi dall'azione amministrativa e dell'allocazione delle risorse in relazione ai programmi e agli obiettivi. 4. L'attivita' di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi e i risultati programmati e quelli conseguiti, tenuto conto delle condizioni organizzative e delle risorse messe a disposizione. 5. Le attivita' di indirizzo e controllo si realizzano attraverso: a) l'attivita' legislativa, per razionalizzare, qualificare e rendere efficace l'attivita' di indirizzo degli organi di governo; b) l'attivita' di programmazione strategica, per l'individuazione dei macro obiettivi, delle priorita' e delle risorse per i singoli settori di intervento, finalizzati alla massimizzazione del risultato complessivo regionale; c) l'attivita' di controllo, che rappresenta l'interfaccia dell'attivita' di programmazione, per la verifica dei risultati dell'attivita' amministrativa. 6. Le attivita' attinenti alla gestione sono attribuite ai dirigenti che le esercitano, di norma, mediante operazioni, atti ed altri provvedimenti amministrativi, nonche' atti di diritto privato. 7. L'attivita' di gestione consiste nello svolgimento di servizi e in tutte le attivita' strumentali, finanziarie, tecniche e amministrative, sulla base di processi omogenei, attuati dalle strutture operative.