Art. 2.
            Attivita' d'indirizzo ed attivita' gestionale
    l.  Le attivita' amministrative della Regione sono esercitate, ai
sensi  dell'art.  4  della  legge  di organizzazione. dagli organi di
governo  e dai dirigenti secondo le competenze e le responsabilita' a
questi  distintamente  attribuite  dallo  statuto,  dalla legge e dal
presente regolamento.
    2.  Le  attivita'  attinenti  all'indirizzo  e  al controllo sono
attribuite  agli  organi di governo, che le esercitano, di norma, con
atti  di  programmazione,  di  indirizzo  e  di  direttiva e mediante
controlli e valutazioni.
    3.  L'attivita'  di indirizzo consiste nella determinazione degli
obiettivi  e  delle  finalita',  dei  tempi  e  dei  risultati attesi
dall'azione   amministrativa  e  dell'allocazione  delle  risorse  in
relazione ai programmi e agli obiettivi.
    4.  L'attivita'  di controllo consiste nella comparazione tra gli
obiettivi,  i  tempi  e  i risultati programmati e quelli conseguiti,
tenuto  conto  delle condizioni organizzative e delle risorse messe a
disposizione.
    5.   Le   attivita'   di  indirizzo  e  controllo  si  realizzano
attraverso:
      a) l'attivita'  legislativa,  per razionalizzare, qualificare e
rendere efficace l'attivita' di indirizzo degli organi di governo;
      b) l'attivita'     di     programmazione     strategica,    per
l'individuazione dei macro obiettivi, delle priorita' e delle risorse
per i singoli settori di intervento, finalizzati alla massimizzazione
del risultato complessivo regionale;
      c) l'attivita'  di  controllo,  che  rappresenta  l'interfaccia
dell'attivita'  di  programmazione,  per  la  verifica  dei risultati
dell'attivita' amministrativa.
    6.  Le  attivita'  attinenti  alla  gestione  sono  attribuite ai
dirigenti  che  le esercitano, di norma, mediante operazioni, atti ed
altri provvedimenti amministrativi, nonche' atti di diritto privato.
    7.  L'attivita' di gestione consiste nello svolgimento di servizi
e   in  tutte  le  attivita'  strumentali,  finanziarie,  tecniche  e
amministrative,  sulla  base  di  processi  omogenei,  attuati  dalle
strutture operative.